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D.Lgs. 25-09-1999, n. 374
Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività
finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15
della legge 6 febbraio 1996, n. 52
(G.U. 27-10-1999, n. 253, Serie Generale)
Preambolo
Art. 1. - Ambito di applicazione
Art. 2. - Requisiti di onorabilità
Art. 3. - Agenzia in attività finanziaria
Art. 4. - Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette
Art. 5. - Controlli
Art. 6. - Sanzioni
Art. 7. - Disposizioni finali e transitorie
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che,
al fine di integrare l’attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera c) stabilisce di estendere, in
tutto o in parte, l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente
suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l’accumulazione o il
trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad
infiltrazioni della criminalità organizzata e prevede la formazione o l’integrazione dell’elenco di tali
attività da attuare con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia,
dell’interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della
delega;
Visto l’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, che stabilisce che ai soggetti che
svolgono, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività
individuate nei decreti di cui al medesimo articolo è estesa l’applicazione delle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197;
Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell’Ufficio italiano dei cambi;
Considerata la necessità di estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio a
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soggetti ed attività sinora non disciplinati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno
1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’interno e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’ articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e quelle del predetto decreto- legge n. 143 del 1991, d’ora in avanti complessivamente indicati
come: “legge n. 197/1991” si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle
seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni,
iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente
richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come:
“T.U.L.P.S.”;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate,
alla licenza di cui all’ articolo 134 del T.U.L.P.S.;
c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate,
all’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per
conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito
presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39;
e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all’ articolo 126 del T.U.L.P.S.;
f) esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, alla licenza di cui all’articolo 115 del T.U.L.P.S.;
g) commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di
investimento, alle autorizzazioni di cui all’ articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti
preziosi, alla licenza di cui all’articolo 127 del T.U.L.P.S.;
i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di
cui all’ articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
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l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all’iscrizione nel registro degli
assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
m) mediazione creditizia, all’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi di cui all’articolo 16 della
legge 7 marzo 1996, n. 108;
n) agenzia in attività finanziaria prevista dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come:
“testo unico bancario”, all’iscrizione all’elenco previsto dall’articolo 3.
2. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni
di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo,
anche con mezzi informatici o telematici, all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli
operatori e all’attività esercitata, ogni successiva variazione, nonché i provvedimenti di sospensione
o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi.
L’UIC utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.
Art. 2. - Requisiti di onorabilità
1. Quando non sono espressamente previsti da specifiche norme di settore o dal presente decreto,
costituiscono requisiti di onorabilità per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 quelli di cui
all’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 3. - Agenzia in attività finanziaria
1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’agenzia in attività finanziaria, indicata
nell’articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l’UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato
sentito l’UIC, specifica il contenuto dell’attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di
compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra
l’esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica da
parte di soggetti aventi sede legale all’estero [1].
3. L’UIC procede all’iscrizione nell’elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:
a) per le persone fisiche:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le
disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) domicilio nel territorio della Repubblica;
3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell’articolo 109
del testo unico bancario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) previsione nell’oggetto sociale dello svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria;
2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi
degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario;
3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica;
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4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato su proposta dell’UIC.
4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero
2), del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario.
5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3 svolgono la propria attività esclusivamente per il
tramite di persone fisiche iscritte nell’elenco.
6. L’UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell’elenco per verificare l’osservanza delle
disposizioni del presente decreto. A tal fine, può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di dati e documenti fissando i relativi termini. Esso può, altresì, chiedere la
collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
7. L’UIC disciplina la procedura e i termini per l’iscrizione nell’elenco, nonché le forme di
pubblicità dell’elenco stesso.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell’UIC,
dispone la cancellazione dall’elenco per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente
decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentito l’UIC, disciplina la procedura per la sospensione
cautelare dall’elenco [1].
Note:
1 Per l’attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 13 dicembre 2001, n. 485.
Art. 4. - Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni
sospette
1. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, le attività indicate alle lettere a) , b) ,
c) , d) , g) , i) , e m), nonché ai soggetti indicati nell’articolo 3, si applicano gli obblighi di
identificazione e di registrazione previsti nell’articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto- legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come
sostituito dall’articolo 2 della legge n. 197/1991, e gli obblighi di segnalazione previsti dall’articolo
3, commi 1 e 2, della legge n. 197/1991.
2. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, le attività indicate alle lettere e) , f) ,
h) e l), si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione, previsti nell’articolo 13, commi 1,
2, 3 e 4, del decreto- legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’articolo 2 della legge n. 197/1991.
3. Per i soggetti che esercitano le attività previste nell’articolo 1, comma 1, lettere a) , b) , e) , f) , h)
ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono
integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle
del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per i
soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), gli obblighi di
identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a
norma dell’articolo 1760, n. 3, del codice civile e comportano l’indicazione del valore catastale
dell’immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate.
4. Per i soggetti che esercitano l’attività indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera i), gli obblighi di
identificazione e registrazione previsti dall’articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto- legge 15
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dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come
sostituito dall’articolo 2 della legge n. 197/1991, si applicano anche per le operazioni di acquisto o
di cambio di: “fiches” o altri mezzi di gioco di valore superiore a 3 milioni di lire. Si osservano le
disposizioni dell’articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell’ articolo 16 del regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le
disposizioni dell’articolo 3 della legge n. 197/1991 e il regime di riservatezza previsto nell’articolo
3-bis della stessa legge.
6. Negli approfondimenti che coinvolgono le competenze di altre pubbliche amministrazioni ed enti
pubblici questi collaborano con l’UIC integrando le segnalazioni con gli elementi utili desumibili
dagli archivi in loro possesso. Rimane fermo il regime di riservatezza previsto per gli archivi di
polizia.
7. Le autorità competenti a norma dell’articolo 1, comma 2, gli organi cui sono demandate le attività
di controllo e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell’ambito delle
rispettive competenze, segnalano all’UIC le ipotesi di omissione delle segnalazioni previste
dall’articolo 3 della legge n. 197/1991, rilevate nell’effettuazione di ispezioni o nell’esercizio di altre
forme di controllo nei confronti dei soggetti che svolgono le attività indicate nell’ articolo 1.
8. Avendo riguardo alla diversa natura delle attività indicate nell’ articolo 1, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con le altre amministrazioni
interessate, su proposta dell’UIC, stabilisce:
a) le modalità di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni e dei rapporti con
essa intrattenuti, anche con riferimento alle ipotesi di frazionamento e all’individuazione di dati
ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge n.
197/1991 e alle modalità della loro tenuta;
b) le linee di indirizzo per l’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 3 della legge n.
197/1991.
Art. 5. - Controlli
1. Ferme restando le competenze delle autorità competenti a norma dell’articolo 1, comma 2, e degli
organi cui sono demandate le attività di controllo, l’UIC, ai fini dell’analisi dei flussi finanziari
relativi al settore interessato, può indicare i dati, registrati ai sensi dell’articolo 4, che i soggetti che
svolgono le attività indicate nell’articolo 1 devono comunicare periodicamente. L’UIC può, altresì,
accedere direttamente ai dati registrati ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 197/1991 ed effettuare i
trattamenti necessari.
2. Fermo restando il disposto dell’articolo 331 del codice di procedura penale, l’UIC comunica senza
ritardo alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla
criminalità organizzata, i dati, le notizie e le analisi raccolte o elaborate nell’esercizio delle funzioni
previste dal presente decreto, che possono interessare l’attività di contrasto al riciclaggio.
3. Ferme restando le competenze delle autorità indicate all’articolo 1, comma 2, e degli organi cui
sono demandate le attività di controllo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, svolge i compiti di cui all’articolo 5, comma 10, della legge n. 197/1991, con le facoltà di
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delega di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), della medesima legge.
Art. 6. - Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi di identificazione e di registrazione, previsti dall’articolo 4, si
applicano le sanzioni previste dall’articolo 13, commi 7 e 8, del decreto- legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’ articolo
2, comma 1, della legge n. 197/1991. Alle violazioni degli obblighi di segnalazione di operazioni
sospette, previsti dall’ articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 5, comma 5, della
legge n. 197/1991.
2. Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 5, commi 11, 12 e 13 della legge n. 197/1991.
3. Per la violazione prevista nell’articolo 5, comma 5, della legge n. 197/1991, l’UIC contesta gli
addebiti agli interessati, valuta le deduzioni presentate entro trenta giorni e propone al Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’irrogazione della sanzione.
4. L’UIC comunica alle amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle attività di
cui all’ articolo 1, le eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché le
sanzioni comminate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai
sensi dell’articolo 5 della legge n. 197/1991, per i provvedimenti di competenza.
5. Le amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle attività di cui all’articolo 1
attivano il procedimento di cancellazione dall’albo o dal ruolo o di revoca della licenza, anche per
gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo, anche su segnalazione
dell’UIC.
Art. 7. - Disposizioni finali e transitorie
1. Il collegio sindacale dei soggetti indicati all’articolo 1, verifica il rispetto delle disposizioni
contenute nel presente decreto e nei provvedimenti emanati ai sensi di esso. Il collegio sindacale
informa senza indugio l’UIC di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei
propri compiti, che costituiscono una violazione delle disposizioni medesime. L’UIC, d’intesa con le
autorità competenti, stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni.
2. Ai promotori finanziari previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
agli agenti di assicurazione iscritti nell’albo previsto dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48, si applica
l’obbligo di segnalazione previsto dall’articolo 3 della legge n. 197/1991. Le segnalazioni di
operazioni sospette vanno trasmesse all’intermediario per il quale il segnalante agisce.
3. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell’ articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono emanati, in sede
di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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