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Legge 07-03-1996, n. 108 [1] [2]
Disposizioni in materia di usura
(G.U. 09-03-1996, n. 58, Supplemento ordinario)
Preambolo
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Note:
1 A norma dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319, le disposizioni
dettate dal presente provvedimento
vanno intese nel senso che i compiti da esse attribuiti all’Ufficio italiano dei
cambi sono svolti a titolo principale e
diretto, a decorrere dal 1° ottobre 1998.
2 Per l’interpretazione autentica della presente legge, vedi l’art. 1, D.L. 29
dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L’articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 644. (Usura). Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa
dare o promettere, sotto
qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di
denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni
e con la multa da lire
sei milioni a lire trenta milioni.Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso
di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità
facendo dare o
promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.La legge
stabilisce il limite
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli
interessi, anche se inferiori a
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tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e al
tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla
prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando
chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.Per la
determinazione del tasso
di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.Le
pene per i fatti di cui al
primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale,
bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o
aziendali o proprietà
immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,
professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo
alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di
applicazione e fino a tre anni
dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura
penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la
confisca dei beni che
costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed
utilità di cui il reo ha la
disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli
interessi o degli altri
vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle
restituzioni e al
risarcimento dei danni”.
2. L’articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
Art. 2 [1]
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei
cambi, rileva trimestralmente
il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a
qualsiasi titolo e
spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi
praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio
italiano dei cambi e dalla Banca
d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nel corso
del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi
derivanti da tale
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale
di sconto successive al
trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto
della natura,
dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è
effettuata annualmente con
decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano
dei cambi e pubblicata
senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale [2].
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente
autorizzato alla
erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in
ciascuna delle proprie
dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso
contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1
e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre
il quale gli interessi
sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima
rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito è
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compreso, aumentato della metà [3].
Note:
1 Per le istruzioni ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio,
vedi il comunicato 8 gennaio 2003.
2 Per la classificazione delle operazioni di cui al presente comma, vedi il D.M.
23 settembre 1996, il D.M. 24 settembre
1997, il D.M. 22 settembre 1998, il D.M. 21 settembre 1999, il decreto 20
settembre 2000, il decreto 20 settembre 2001
e, successivamente, il decreto 16 settembre 2002.
3 Per ulteriori disposizioni in materia di tassi usurari, vedi l’art. 1, D.L. 29
dicembre 2000, n. 394 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24.
Art. 3
1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 verrà pubblicata
entro il termine di
centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i
successivi centottanta
giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del
medesimo articolo 2.
Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 è punito a norma
dell’articolo 644, primo
comma, del codice penale, chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643
del codice penale, si fa
dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in
condizioni di difficoltà
economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di
altra utilità, interessi o
altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi
praticati per operazioni
similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto
alla prestazione di
denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto
dall’articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si
trova in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo
dare o promettere, a
sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto,
risulta sproporzionato rispetto all’opera di mediazione.
Art. 4
1. Il secondo comma dell’articolo 1815 del codice civile è sostituito dal
seguente:”Se sono
convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Art. 5
1. Nell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, le parole: “quattro
anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.
Art. 6
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
introdotto dall’articolo 2
del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1994,
n. 501.
Art. 7
1. Nell’articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: “640-bis,” è
inserita la seguente: “644,”.
Art. 8
1. Nella lettera f) del comma 1 dell’articolo 266 del codice di procedura
penale, dopo le parole:
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“reati di ingiuria, minaccia,” sono inserite le seguenti: “usura, abusiva
attività finanziaria,”.
2. Nel comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: “dei delitti di
cui agli articoli 629,
648-bis e 648-ter del codice penale,” sono sostituite dalle seguenti: “dei
delitti di cui agli articoli
629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,”.
Art. 9
1. Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, le
parole: “ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell’articolo
1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, quando l’attività delittuosa da cui si ritiene derivino
i proventi sia una di
quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale,
ovvero quella di
contrabbando.” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero ai soggetti indicati nei
numeri 1) e 2) del
primo comma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando
l’attività delittuosa da
cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli
629, 630, 644, 648-bis o
648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.”.
2. All’articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
dall’articolo 24 del decretolegge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: “ovvero di persone sottoposte a procedimento penale
per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice
penale,” sono sostituite
dalle seguenti: “ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno
dei delitti indicati
nel comma 2,”;
b) nel comma 2, le parole: “persone sottoposte a procedimento penale per taluno
dei delitti previsti
dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale,” sono
sostituite dalle seguenti:
“persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 416-bis, 629,
630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,”.
Art. 10
1. Nel giudizio penale di cui all’articolo 1 della presente legge possono
costituirsi parte civile anche
le associazioni e le fondazioni di cui all’articolo 15.
Art. 11
1. Prima dell’articolo 645 del codice penale è inserito il seguente:”Art.
644-ter. (Prescrizione del
reato di usura). La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno
dell’ultima riscossione sia degli
interessi che del capitale”.
Art. 12
1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 1, comma 4, le parole: “alla data di entrata in vigore del
presente decreto” sono
sostituite dalle seguenti: “alla data del 1° gennaio 1990”;
b) nell’articolo 3, comma 3, dopo le parole: “dalla data dell’evento lesivo”
sono aggiunte le seguenti:
“ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini
preliminari sono emersi
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elementi dai quali appare che l’evento lesivo consegue a un fatto delittuoso
commesso per taluna
delle finalità indicate nell’articolo 1”;
c) nell’articolo 4:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “dell’ammontare del danno
patrimoniale,
dettagliatamente documentato” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quanto
previsto dal comma 2-
bis”;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:”2-bis. L’ammontare del danno
patrimoniale è
determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se
quest’ultimo non può essere
provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle
circostanze del caso
tenendo conto anche della riduzione di valore dell’avviamento commerciale”;
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: “comprovante l’impiego delle somme
già corrisposte per
il ripristino dei beni distrutti o danneggiati” sono sostituite dalle seguenti:
“comprovante che le
somme già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee
all’esercizio dell’attività in
relazione alla quale si è verificato l’evento lesivo”.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede nei
limiti della dotazione
finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione di cui
all’art. 5 del citato decretolegge
n. 419 del 1991, e successive modificazioni.
Art. 13
1. Le domande di cui all’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
il cui termine di
presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della presente legge,
possono essere
presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1° gennaio 1990 e il 2
novembre 1991, il termine
fissato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre
dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Anche d’ufficio, il comitato previsto dall’articolo 5, comma 2, del citato
decreto-legge n. 419 del
1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali è stato proposto o deciso
il rigetto perché
presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza,
entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui
al comma 3 procede
all’esame delle domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del
Consiglio dei
ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni sull’ammontare
del danno
patrimoniale.
Art. 14 [1] [2]
1. E’ istituito presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per
il coordinamento delle
iniziative anti-racket il “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”.
2. Il Fondo provvede alle erogazione di mutui senza interesse di durata non
superiore al decennio a
favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di
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usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è
surrogato, quanto
all’importo dell’interesse e limitatamente a questo, nei delitti della persona
offesa verso l’autore del
reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali. [3] [4]
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio
nel procedimento di
cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo
parere favorevole del
pubblico ministero, un’anticipazione non superiore al 50 per cento dell’importo
erogabile a titolo di
mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate;
l’anticipazione può
essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero
dalla iscrizione
dell’indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il
procedimento penale di
cui al comma 2 è ancora in corso.
4. L’importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto
di usura per effetto
degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato.
Il Fondo può erogare un
importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue
modalità di riscossione
o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del
delitto di usura ulteriori
rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il
termine di sei
mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini
per il delitto di usura.
Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme
richieste che
risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In
nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere
utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro
titolo in favore
dell’autore del reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del
Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata
dal comitato di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere
alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi
di consulenti. [5]
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di
soggetti condannati per
il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti
di soggetti indagati o
imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del
mutuo è sospesa fino
all’esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata
altresì al verificarsi delle
condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d), del citato
decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se
nel procedimento
penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al
quale hanno proposto la
domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o
reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa
fino all’esito di tale
procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e
della provvisionale ed
al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il
mutuo o la provvisionale
sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con
sentenza di non
luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate
in conformità al
piano di cui al comma 5;
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c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste
nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti
verificatisi a partire dal 1° gennaio
1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle
disponibilità del
Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi
per l’anno 1996 e a
lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998,
al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, all’uopo
parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell’articolo 644, sesto
comma, del codice
penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E’ comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui
all’articolo 5 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, apposito
regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Note:
1 Il regolamento di attuazione del presente articolo è stato emanato con D.P.R.
29 gennaio 1997, n. 51.
2 Per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo anche alla richiesta di concessione
del mutuo di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, vedi l’art. 145, comma 26, L. 23
dicembre 2000, n. 388.
3 Comma modificato dall’art. 22, comma 1, L. 23 febbraio 1999, n. 44 e dall’art.
145, comma 27, L. 23 dicembre 2000,
n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001. A norma dello stesso art. 145, comma
27, tale modifica opera anche per i mutui
concessi precedentemente al 1° gennaio 2001 relativamente alle somme non ancora
restituite dal beneficiario.
4 A norma dell’art. 20, comma 6, L. 23 febbraio 1999, n. 44, ai soggetti di cui
al presente comma che hanno richiesto la
concessione del mutuo senza interesse, si applicano le disposizioni per la
sospensione dei termini di cui all’art. 20,
commi da 1 a 5, medesima legge.
5 A norma dell’ art. 19, comma 6, L. 23 febbraio 1999, n. 44, la concessione del
mutuo di cui al presente comma, è
disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura su deliberazione del
Comitatao di cui al comma 1 dello stesso art. 19.
Art. 15 [1]
1. E’ istituito presso il Ministero del tesoro il “Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell’usura” di
entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire
per ciascuno degli anni
finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per
cento per
l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai
consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi denominati “Confidi”, istituiti dalle associazioni di
categoria imprenditoriali
e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni
ed associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle
seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi
ordinari, destinati a
garantire fino all’80 per cento le banche e gli istituti di credito che
concedono finanziamenti a medio
termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore delle
piccole e medie imprese a
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elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di
finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento
dell’importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio
della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi
concessi dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato,
determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di
cui al comma 2 e i
requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi
[2].
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno
dell’usura sono
iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della
prevenzione del fenomeno
dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve
risultare dall’atto
costitutivo e dallo Statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell’interno ed il Ministro per
gli affari sociali, determina
con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per
la prevenzione del
fenomeno dell’usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli
esponenti delle medesime
fondazioni e associazioni. [3]
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura
prestano garanzie alle
banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di
finanziamenti a soggetti che,
pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficoltà di accesso al
credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le
associazioni per la
prevenzione del fenomeno dell’usura esercitano le altre attività previste dallo
statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l’assegnazione dei contributi,
il Governo provvede,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all’istituzione di una commissione
costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell’industria, del
commercio e dell’artigianato
e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri nonché
all’adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla
commissione è a titolo
gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello
stanziamento previsto al
comma 1.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante
riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo
6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, utilizzando parzialmente
l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Note:
1 Il regolamento di attuazione del presente articolo è stato emanato con D.P.R.
11 giugno 1997, n. 315.
2 Per la determinazione dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura
e dei requisiti di onorabilità e
professionalità degli esponenti dei fondi medesimi, vedi il D.M. 6 agosto 1996.
3 Per la determinazione dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle
associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell’usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti
delle medesime vedi il D.M. 6 agosto 1996.
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Art. 16
1. L’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti
da parte di banche o
di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo
istituito presso il Ministero
del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n.
400, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, è specificato il
contenuto dell’attività di
mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l’iscrizione e la
cancellazione dall’albo, nonché
le forme di pubblicità dell’albo medesimo [1]. La cancellazione può essere
disposta per il venire
meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi
indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l’iscrizione nell’albo di cui al
comma 1 sono i medesimi
previsti dall’articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l’attività di mediazione creditizia si applicano, in
quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive
modificazioni.
5. L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia è compatibile con lo
svolgimento di altre attività
professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell’attività di cui al comma 1 è subordinata
all’indicazione, nella
pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell’albo di cui allo stesso
comma 1.
7. Chiunque svolge l’attività di mediazione creditizia senza essere iscritto
nell’albo indicato al
comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da
quattro a venti
milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli
intermediari finanziari, ai
promotori finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 5, comma 5, della
legge 2 gennaio 1991, n.
1, e alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca rato più grave, chi, nell’esercizio di
attività bancaria, di
intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona,
per operazioni
bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all’esercizio dell’attività
bancaria o finanziaria, è
punito con l’arresto fino a due anni ovvero con l’ammenda da quattro a venti
milioni di lire.
Note:
1 Il regolamento di cui alle presenti disposizioni è stato emanato con D.P.R. 28
luglio 2000, n. 287.
Art. 17 [1]
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il
protesto è stato levato e
non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno
dal levato protesto, la
riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del Presidente del tribunale su
istanza dell’interessato
corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro
dieci giorni dalla
comunicazione, alla Corte di appello che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti
cambiari ed è reclamabile ai
sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla
pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della
Corte di appello che
accoglie il reclamo.
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6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli
effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la
cancellazione definitiva dei dati
relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all’articolo 3-bis
del decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. La
cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente
dell’ufficio protesti
competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di
presentazione della relativa
istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione. [2]
Note:
1 Per la disicplina transitoria della cancellazione, in attesa dell’operatività
del presente registro, vedi l’art. 5, comma 1,
L. 18 agosto 2000, n. 235
2 Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, L. 18 agosto 2000, n. 235 a decorrere dal
centoventesimo giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella G.U. e successivamnte modificato
dall’art. 45, comma 3, L. 12 dicembre 2002, n.
273.
Art. 18
1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il
Presidente del tribunale può, con
decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la
cancellazione del
protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di
credito da parte
dell’imputato del predetto titolo, direttamente o per interposta persona, quando
l’imputato sia stato
rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel
caso di assoluzione
dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.