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Legge 07-03-1996, n. 108 [1] [2]
Disposizioni in materia di usura
(G.U. 09-03-1996, n. 58, Supplemento ordinario)
Preambolo
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Note:
1 A norma dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319, le disposizioni dettate dal presente provvedimento
vanno intese nel senso che i compiti da esse attribuiti all’Ufficio italiano dei cambi sono svolti a titolo principale e
diretto, a decorrere dal 1° ottobre 1998.
2 Per l’interpretazione autentica della presente legge, vedi l’art. 1, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L’articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 644. (Usura). Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto
qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire
sei milioni a lire trenta milioni.Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o
promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.La legge stabilisce il limite
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a
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tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al
tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla
prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.Per la determinazione del tasso
di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.Le pene per i fatti di cui al
primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà
immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni
dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che
costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la
disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri
vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni”.
2. L’articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
Art. 2 [1]
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente
il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e
spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca
d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso
del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura,
dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con
decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata
senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale [2].
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla
erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie
dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è
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compreso, aumentato della metà [3].
Note:
1 Per le istruzioni ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio, vedi il comunicato 8 gennaio 2003.
2 Per la classificazione delle operazioni di cui al presente comma, vedi il D.M. 23 settembre 1996, il D.M. 24 settembre
1997, il D.M. 22 settembre 1998, il D.M. 21 settembre 1999, il decreto 20 settembre 2000, il decreto 20 settembre 2001
e, successivamente, il decreto 16 settembre 2002.
3 Per ulteriori disposizioni in materia di tassi usurari, vedi l’art. 1, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24.
Art. 3
1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di
centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta
giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2.
Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 è punito a norma dell’articolo 644, primo
comma, del codice penale, chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 del codice penale, si fa
dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà
economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o
altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni
similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto
dall’articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a
sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto,
risulta sproporzionato rispetto all’opera di mediazione.
Art. 4
1. Il secondo comma dell’articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:”Se sono
convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Art. 5
1. Nell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “quattro
anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.
Art. 6
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall’articolo 2
del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 501.
Art. 7
1. Nell’articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: “640-bis,” è inserita la seguente: “644,”.
Art. 8
1. Nella lettera f) del comma 1 dell’articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole:
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“reati di ingiuria, minaccia,” sono inserite le seguenti: “usura, abusiva attività finanziaria,”.
2. Nel comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: “dei delitti di cui agli articoli 629,
648-bis e 648-ter del codice penale,” sono sostituite dalle seguenti: “dei delitti di cui agli articoli
629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,”.
Art. 9
1. Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le
parole: “ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, quando l’attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di
quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di
contrabbando.” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del
primo comma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l’attività delittuosa da
cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o
648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.”.
2. All’articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall’articolo 24 del decretolegge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: “ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale,” sono sostituite
dalle seguenti: “ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati
nel comma 2,”;
b) nel comma 2, le parole: “persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale,” sono sostituite dalle seguenti:
“persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629,
630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,”.
Art. 10
1. Nel giudizio penale di cui all’articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile anche
le associazioni e le fondazioni di cui all’articolo 15.
Art. 11
1. Prima dell’articolo 645 del codice penale è inserito il seguente:”Art. 644-ter. (Prescrizione del
reato di usura). La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli
interessi che del capitale”.
Art. 12
1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, comma 4, le parole: “alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono
sostituite dalle seguenti: “alla data del 1° gennaio 1990”;
b) nell’articolo 3, comma 3, dopo le parole: “dalla data dell’evento lesivo” sono aggiunte le seguenti:
“ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi
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elementi dai quali appare che l’evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna
delle finalità indicate nell’articolo 1”;
c) nell’articolo 4:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “dell’ammontare del danno patrimoniale,
dettagliatamente documentato” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quanto previsto dal comma 2-
bis”;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:”2-bis. L’ammontare del danno patrimoniale è
determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest’ultimo non può essere
provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso
tenendo conto anche della riduzione di valore dell’avviamento commerciale”;
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: “comprovante l’impiego delle somme già corrisposte per
il ripristino dei beni distrutti o danneggiati” sono sostituite dalle seguenti: “comprovante che le
somme già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee all’esercizio dell’attività in
relazione alla quale si è verificato l’evento lesivo”.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione
finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione di cui all’art. 5 del citato decretolegge
n. 419 del 1991, e successive modificazioni.
Art. 13
1. Le domande di cui all’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di
presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1° gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il termine
fissato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Anche d’ufficio, il comitato previsto dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 419 del
1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché
presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede
all’esame delle domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio dei
ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni sull’ammontare del danno
patrimoniale.
Art. 14 [1] [2]
1. E’ istituito presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative anti-racket il “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”.
2. Il Fondo provvede alle erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a
favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di
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usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto
all’importo dell’interesse e limitatamente a questo, nei delitti della persona offesa verso l’autore del
reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali. [3] [4]
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di
cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del
pubblico ministero, un’anticipazione non superiore al 50 per cento dell’importo erogabile a titolo di
mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l’anticipazione può
essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione
dell’indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di
cui al comma 2 è ancora in corso.
4. L’importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto
degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato. Il Fondo può erogare un
importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione
o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori
rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei
mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini per il delitto di usura.
Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che
risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In
nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore
dell’autore del reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti. [5]
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per
il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o
imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino
all’esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al verificarsi delle
condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d), del citato decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento
penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la
domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o
reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all’esito di tale
procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed
al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale
sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non
luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al
piano di cui al comma 5;
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c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio
1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del
Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l’anno 1996 e a
lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell’articolo 644, sesto comma, del codice
penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E’ comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all’articolo 5 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito
regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Il regolamento di attuazione del presente articolo è stato emanato con D.P.R. 29 gennaio 1997, n. 51.
2 Per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo anche alla richiesta di concessione
del mutuo di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, vedi l’art. 145, comma 26, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
3 Comma modificato dall’art. 22, comma 1, L. 23 febbraio 1999, n. 44 e dall’art. 145, comma 27, L. 23 dicembre 2000,
n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001. A norma dello stesso art. 145, comma 27, tale modifica opera anche per i mutui
concessi precedentemente al 1° gennaio 2001 relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.
4 A norma dell’art. 20, comma 6, L. 23 febbraio 1999, n. 44, ai soggetti di cui al presente comma che hanno richiesto la
concessione del mutuo senza interesse, si applicano le disposizioni per la sospensione dei termini di cui all’art. 20,
commi da 1 a 5, medesima legge.
5 A norma dell’ art. 19, comma 6, L. 23 febbraio 1999, n. 44, la concessione del mutuo di cui al presente comma, è
disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del
Comitatao di cui al comma 1 dello stesso art. 19.
Art. 15 [1]
1. E’ istituito presso il Ministero del tesoro il “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura” di
entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni
finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per
l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi denominati “Confidi”, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali
e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a
garantire fino all’80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio
termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a
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elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di
finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i
requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi [2].
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura sono
iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno
dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall’atto
costitutivo e dallo Statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell’interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina
con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del
fenomeno dell’usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime
fondazioni e associazioni. [3]
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura prestano garanzie alle
banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che,
pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al
credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la
prevenzione del fenomeno dell’usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l’assegnazione dei contributi, il Governo provvede,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’istituzione di una commissione
costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché
all’adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo
gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al
comma 1.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, utilizzando parzialmente l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Note:
1 Il regolamento di attuazione del presente articolo è stato emanato con D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315.
2 Per la determinazione dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura e dei requisiti di onorabilità e
professionalità degli esponenti dei fondi medesimi, vedi il D.M. 6 agosto 1996.
3 Per la determinazione dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell’usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime vedi il D.M. 6 agosto 1996.
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Art. 16
1. L’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o
di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero
del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell’attività di
mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l’iscrizione e la cancellazione dall’albo, nonché
le forme di pubblicità dell’albo medesimo [1]. La cancellazione può essere disposta per il venire
meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l’iscrizione nell’albo di cui al comma 1 sono i medesimi
previsti dall’articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l’attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni.
5. L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività
professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell’attività di cui al comma 1 è subordinata all’indicazione, nella
pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell’albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l’attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell’albo indicato al
comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti
milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai
promotori finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n.
1, e alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca rato più grave, chi, nell’esercizio di attività bancaria, di
intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni
bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria, è
punito con l’arresto fino a due anni ovvero con l’ammenda da quattro a venti milioni di lire.
Note:
1 Il regolamento di cui alle presenti disposizioni è stato emanato con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287.
Art. 17 [1]
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e
non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la
riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del Presidente del tribunale su istanza dell’interessato
corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla
comunicazione, alla Corte di appello che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai
sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della Corte di appello che
accoglie il reclamo.
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6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati
relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La
cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti
competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa
istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione. [2]
Note:
1 Per la disicplina transitoria della cancellazione, in attesa dell’operatività del presente registro, vedi l’art. 5, comma 1,
L. 18 agosto 2000, n. 235
2 Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, L. 18 agosto 2000, n. 235 a decorrere dal centoventesimo giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella G.U. e successivamnte modificato dall’art. 45, comma 3, L. 12 dicembre 2002, n.
273.
Art. 18
1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il Presidente del tribunale può, con
decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del
protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte
dell’imputato del predetto titolo, direttamente o per interposta persona, quando l’imputato sia stato
rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione
dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.

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