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Deliberazione del CICR 4 marzo 2003 (1).
Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari.
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
VISTI i titoli I e VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni (testo unico bancario);
VISTO l’articolo 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le
disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attività svolte nel
territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;
VISTE le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre operazioni la
normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del testo unico ba ncario e,
in particolare, gli articoli 123 e 124 del medesimo testo unico banc ario, l’articolo
16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l’attività di
mediazione creditizia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144, concernente i servizi di bancoposta;
VISTO l’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, (testo unico dell’intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del
titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento né al
servizio accessorio previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera f), del medesimo
decreto;
VISTO l’articolo 116, comma 3, del testo unico bancario, che attribuisce al
CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei
servizi;
VISTO l’articolo 117, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al
CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti;
VISTO l’articolo 118, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al
CICR il potere di stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle
modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali;
VISTO l’articolo 119, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al
CICR il potere di indicare il contenuto e le modalità delle comunicazioni
periodiche alla clientela;
VISTO l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253,
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 2003, n. 72.
recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri;
VISTO l’art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione delle direttive 2000/46/CE
e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta ele ttronica;
CONSIDERATA l’esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che
alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e
sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti;
CONSIDERATO che la comparabilità tra le diverse offerte favorisce
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l’efficienza e la competitività del sistema finanziario;
RITENUTO che l’evoluzione dell’operatività degli intermediari e della
tecnologia impongono un costante adeguamento della disciplina di trasparenza,
anche mediante disposizioni della Banca d’Italia;
SULLA PROPOSTA della Banca d’Italia, formulata sentito l’UIC ai sensi
dell’articolo 127 del testo unico bancario;
DELIBERA:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente delibera si definiscono:
a) “testo unico bancario”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modific azioni;
b) “intermediari”, le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
generale di cui all’articolo 106 del testo unico bancario;
c) “tecniche di comunicazione a distanza”, le tecniche di contatto con la clientela,
diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e
simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato;
d) “offerta fuori sede”, l’offerta svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze dell’intermediario.
Articolo 2
(Criteri generali)
1. Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela,
con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed
esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.
SEZIONE II
PUBBLICITA’ E CONTRATTI
Articolo 3
(Operazioni e servizi)
1. Le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si
applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell’allegato alla pr esente delibera. In
relazione all’evoluzione dell’operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca
d’Italia può stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie
indicate nell’allegato medesimo.
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Articolo 4
(Avviso)
1. In conformità delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, gli
intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione della
clientela un avviso denominato “principali norme di trasparenza”, contenente
l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del
testo unico bancario.
Articolo 5
(Fogli informativi)
1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela “fogli informativi”
contenenti informazioni sull’intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni
contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell’operazione o del servizio.
2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli
è conservata dall’intermediario per cinque anni.
3. La Banca d’Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia
graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei
servizi.
4. La Banca d’Italia può individuare operazioni e servizi per i quali, in
ragione della particolare complessità, l’intermediario è tenuto a consegnare al
cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto.
Articolo 6
(Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza)
1. Nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all’offerta
consegna al cliente l’avviso e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della
conclusione del contratto.
2. Qualora l’intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a
distanza, l’avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clie ntela
anche mediante tali tecniche.
Articolo 7
(Annunci pubblicitari)
1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l’intermediario rende
nota la disponibilità di operazioni e servizi, specificano la propria natura di
messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della
clientela.
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Articolo 8
(Informazione precontrattuale)
1. Prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottene rne una
copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della
copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
Articolo 9
(Informazione contrattuale)
1. Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni
contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d’Italia.
2. La Banca d’Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione
delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che
concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo
la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima.
Articolo 10
(Forma dei contratti)
1. La Banca d’Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le
operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché
per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera,
che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto
per il cliente.
SEZIONE III
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA
Articolo 11
(Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela)
1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi
di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono
comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.
2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla
clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Ga zzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, anche ai fini dell’esercizio del diritto di
recesso previsto dall’articolo 118, comma 3, del testo unico bancario.
3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate
individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell’ambito delle
comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.
4. Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri
contrattualmente previsti e indipendenti dalla volontà delle parti non sono soggette
agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.
5. La Banca d’Italia ema na disposizioni relative al contenuto e alle modalità
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delle comunicazioni.
Articolo 12
(Comunicazioni periodiche)
1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla
clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni
comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore.
2. La Banca d’Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità
delle comunicazioni.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
(Disposizioni di attuazione)
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera.
Per gli intermediari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del testo
unico bancario, le disposizioni sono emanate sentito l’UIC.
2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla
Banca d’Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti iscritti nelle apposite
sezioni dell’elenco generale di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, ai
soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all’articolo 121, comma 2, lett.
c), del testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all’articolo 16 della legge 7
marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane S.p.A., per le sole attività di bancoposta di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti
di moneta elettronica, di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico
bancario, introdotti dall’art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Le valutazioni di
compatibilità delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo.
Articolo 14
(Disposizioni transitorie)
1. E’ abrogato, ai sensi dell’articolo 161, comma 5, del testo unico bancario,
il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante “Norme per la
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.
2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d’Italia
emanerà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima,
entreranno in vigore il 1° ottobre 2003.
3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri
generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella
presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia.
4. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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ALLEGATO
OPERAZIONI E SERVIZI
— depositi
— obbligazioni
— certificati di deposito e buoni fruttiferi
— altri titoli di debito
— mutui
— aperture di credito
— anticipazioni bancarie
— crediti di firma
— sconti di portafoglio
— leasing finanziario
— factoring
— altri finanziamenti
— garanzie ricevute
— conti correnti di corrispondenza
— incassi e pagamenti
— emissione e gestione di mezzi di pagamento
— emissione di moneta elettronica
— versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici
— acquisto e vendita di valuta estera
— intermediazione in cambi
— custodia e amministrazione di strumenti finanziari
— locazione di cassette di sicurezza
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA
VISTI i titoli I e VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni (testo unico bancario, di seguito “testo unico”);
VISTO l’articolo 115, comma 1, del testo unico, secondo cui le
disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attività svolte nel
territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari fina nziari;
VISTO l’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, (testo unico dell’intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni
del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento
né al servizio accessorio previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera f), del
medesimo decreto;
VISTO il titolo V-bis del testo unico, che reca la disciplina degli istituti di
moneta elettronica;
VISTA la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 (di seguito
“deliberazione del CICR”), relativa alla disciplina della trasparenza delle
condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
VISTO l’articolo 13, comma 1, della deliberazione del CICR, che
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prevede che la Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione della
deliberazione medesima e che, per gli intermediari iscritti nell’elenco generale di
cui all’articolo 106 del testo unico, le disposizioni sono emanate sentito l’Ufficio
Italiano Cambi;
VISTO l’articolo 14, commi 1 e 2, della deliberazione del CICR , che
prevedono che le disposizioni della delibera e quelle di attuazione emanate dalla
Banca d’Italia entrano in vigore il 1° ottobre 2003 e che ai rapporti in essere
alla stessa data si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di
comunicazioni alla clientela contenuti nelle disposizioni medesime;
sentito l’Ufficio Italiano Cambi;
EMANA
l’unito provvedimento per l’attuazione delle norme sopra richiamate. Esso
entra in vigore il 1° ottobre 2003.
Roma , 25 luglio 2003
IL GOVERNATORE: FAZIO
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI FINANZIARI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari
persegue gli obiettivi, nel rispetto dell’autonomia negoziale, di rendere noti ai
clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di
promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario.
Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti
con la clientela attenua i rischi legali e reputazionali e concorre alla sana e
prudente gestione dell’intermediario.
Le disposizioni in materia di trasparenza (Titolo VI, Capo I del T.U.
bancario; delibera del CICR del 4 marzo 2003 e le presenti disposizioni, attuative
di quest’ultima) si applicano – salva diversa previsione – a tutte le operazioni e a
tutti i servizi aventi natura finanziaria offerti dagli intermediari finanziari iscritti
negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. bancario (incluso il credito
al consumo ai sensi dell’art. 115, comma 3 del T.U. bancario) e dagli istituti di
moneta elettronica (IMEL), anche al di fuori delle dipendenze (“fuori sede”) e
mediante “tecniche di comunicazione a distanza”. Le presenti disposizioni sono
adottate sentito l’UIC, per gli intermediari iscritti nell’elenco generale di cui all’art.
106 T.U. bancario.
Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del T.U. della finanza, la disciplina non si
applica alla prestazione dei servizi di investimento né al servizio di consulenza in
materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall’art. 1, comma 6, lett.
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f), del medesimo T.U. della finanza (sottoposti alla disciplina della trasparenza
emanata dalla Consob).
Le emissioni di titoli effettuate ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130
(Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) sono escluse dalla presente
disciplina. Ad esse si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 (Programma
dell’operazione) della stessa legge.
Le disposizioni prevedono:
— forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per
le operazioni e i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei
clienti (Sez. II);
— requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti (Sez. III);
— forme di tutela nei casi di variazioni, sfavorevoli al cliente, delle condizioni
contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a fornire ai clienti un’informazione
essenziale sull’andamento del rapporto contrattuale (Sez. IV).
Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese con
modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed
esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi.
La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni di affari siano
improntate a criteri di buona fede e correttezza.
L’art. 128, comma 1, del T.U. bancario attribuisce alla Banca d’Italia poteri
informativi e ispettivi per la verifica del rispetto delle disposizioni sulla
trasparenza. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità sono previste
sanzioni amministrative pecuniarie (art. 144 T.U. bancario) e, nei casi di
violazioni ripetute, la sospensione - fino a trenta giorni - dell’attività, anche di
singole sedi secondarie (art. 128, comma 5, T.U. bancario).
Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta,
sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), anche intraprese a
livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell’utenza,
rappresentano un utile strumento di integrazione della disciplina. Tali iniziative,
contribuendo a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al
miglioramento dei rapporti con i clienti, innalzano il grado di condivisione e di
effettività della normativa in materia di trasparenza.
Quest’ultima, inoltre, si affianca alle disposizioni in materia di trasparenza e
correttezza dei comportamenti previste da altri comparti dell’ordinamento, quali,
ad esempio, le norme sulla distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare,
assicurativo, ecc.), sulle clausole vessatorie contenute nel codice civile (artt.
1469-bis ss.), sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (d.lgs. 15 gennaio
1992, n. 50), sul commercio elettronico (d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70).
Nello svolgimento delle proprie attività gli intermediari considerano l’insieme
di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il
rispetto della regolamentazione nella sua globalità. In particolare, qualora
procedano alla distribuzione di servizi di altri soggetti, gli intermediari acquisiscono
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da questi ultimi gli strumenti per assolvere agli obblighi previsti dalla disciplina
sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti e adottano le misure
necessarie per il rispetto di tale disciplina.
2. Fonti normative
La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:
— Titolo VI, del T.U. bancario, concernente la trasparenza delle condizioni
contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
— deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante “la disciplina della
trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari
e finanziari” (cfr. allegato A).
Si richiamano, inoltre:
— art. 144, comma 3, del T.U. bancario, che prevede l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria per l’inosservanza delle norme contenute
nell’art. 116 del T.U. bancario o nelle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorità creditizie;
— art. 23, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. della finanza),
secondo cui le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del T.U. bancario non si
applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall’art.
1, comma 6, lett. f), del T.U. della finanza;
— D. lgs. 28 luglio 2000, n. 253, recante “Attuazione della direttiva 97/5/CE, sui
bonifici transfrontalieri” e il decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 13 dicembre 2001, n. 456 recante “criteri per la composizione degli
organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di
bonifici transfrontalieri”;
— decreto del Minisitro del Tesoro 8 luglio 1992, recante “Disciplina e criteri di
definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al
consumo”;
— deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante “Modalità e criteri per la
produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere
nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria”.
3. Definizioni
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
— “elenco generale”, l’elenco degli intermediari finanziari previsto dall’art.
106 del T.U. bancario, tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC);
— “elenco speciale”, l’elenco degli intermediari finanziari previsto dall’art. 107
del T.U. bancario, tenuto dalla Banca d’Italia;
— “IMEL”, gli istituti di moneta elettronica previsti dall’art. 114-bis del T.U.
bancario;
— “intermediari”, gli intermediari finanziari iscritti ne ll’elenco generale,
nell’elenco speciale e gli IMEL;
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— “cliente”, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che ha in essere un
rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario
(1);
— “locale aperto al pubblico”, il locale accessibile al pubblico e qualunque
locale adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di
contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo;
— “dipendenza”, ciascun locale dell’intermediario aperto al pubblico;
— “offerta fuori sede”, l’offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle
dipendenze dell’intermediario;
— “intermediario committente ”, l’intermediario per conto del quale è svolta
un’offerta fuori sede ;
— “tecniche di comunicazione a distanza”, tecniche di contatto con la
clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza
fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato;
— “prodotti complessi”, schemi negoziali composti da due o più contratti tra
loro collegati che realizzano un’unica operazione economica;
(1) Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: le banche; gli
intermediari; gli IMEL; le imprese di assicurazione; le SIM, le imprese di investimento
comunitarie ed extracomunitarie; gli organismi di investimento collettivo del risparmio
(fondi comuni di investimento e SICAV); le società di gestione del risparmio (SGR); le
società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i fondi pensione; le Poste Italiane
Spa; la Cassa Depositi e Prestiti; qualsiasi altro soggetto che svolge attività di
intermediazione finanziaria.
— “servizi accessori” i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio
principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con
soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest’ultimo,
ancorché su base obbligatoria;
— “supporto durevole”, qualsiasi strumento che permetta al cliente di
memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano
essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini
cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate;
— “annuncio pubblicitario”, messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo
scopo di promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi;
— “bonifico transfrontaliero”, le operazioni di bonifico come definite dall’art.
1, comma 1, lett. i), del d. lgs. 28 luglio 2000, n. 253 (2);
— “moneta elettronica”, un valore monetario rappresentato da un credito nei
confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico,
emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario
emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi
dall’emittente.
(2) I richiami all’operatività in bonifici transfrontalieri contenuti nelle presenti
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disposizioni sono fatti con riferimento alle definizioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n.
253/2000.
4. Destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari (3) (4) (5).
(3)La disciplina si applica anche agli IMEL esteri che operano in Italia e agli intermediari
esteri individuati nel decreto del Ministro del Tesoro del 28 luglio 1994 (Disciplina
dell’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale
all’estero, delle attività finanziarie elencate all’art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 350).
(4) Le disposizioni si applicano anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno
Stato comunitario , ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell’art. 18 del T.U. bancario
ed operanti nel territorio dello Stato.
(5) Ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell’elenco generale di cui all’articolo 106 del
T.U. bancario e ai mediatori creditizi le presenti disposizioni si applicano, in quanto
compatibili, secondo le indicazioni fornite dall’UIC.
SEZIONE II
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
1. Premessa
Gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative
condizioni contrattuali sono:
- l’”avviso” contenente le “principali norme di trasparenza”, atto a richiamare
l’attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro
favore;
- il “foglio informativo”, contenente informazioni analitiche sull’intermediario e
su tassi, spese, oneri ed altre condizioni contrattuali nonché sui principali
rischi tipici dell’operazione o del servizio;
- la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal
cliente prima della conclusione del contratto;
- il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del
contratto.
Le disposizioni sugli strumenti di pubblicità si applicano alle operazioni e ai
servizi indicati nell’allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (6).
Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nella presente
sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.
Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma
dell’art. 1336 del codice civile.
(6) Ai sensi dell’art. 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, in relazione all’evoluzione
dell’operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d’Italia può stabilire che altre
operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell’allegato alla delibera
medesima.
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2. Avviso
Gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a
disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un avviso denominato
“principali norme di trasparenza”, contenente l’indicazione dei diritti e degli
strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI del T.U. bancario.
L’avviso ha una veste grafica di facile identificazione e lettura ed è redatto
in modo da facilitarne la consultazione e la comprensione da parte dei clienti. In
ogni caso, affinché l’avviso risulti di facile e immediata lettura, vengono evitate
informazioni che non riguardano gli strumenti di tutela del cliente.
Nell’avviso sono indicate, almeno, le seguenti informazioni:
— la disponibilità dei “fogli informativi” presso l e dipendenze e per il tramite
delle tecniche di comunicazione a distanza di cui si avvale l’intermediario e
l’obbligo alla consegna del “foglio informativo” nei casi previsti;
— il diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, che
include un documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni;
— il diritto di ricevere copia del contratto stipulato, che include il documento di
sintesi;
— gli strumenti di tutela contrattuale relativi: all’obbligo di forma scritta del
contratto; alla sostituzione automatica di clausole ; al diritto di recesso in caso
di variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali; al diritto al rimborso
della moneta elettronica non più utilizzata; ecc;
— il diritto di essere informati sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni
contrattuali e di ricevere le comunicazioni periodiche sull’andamento del
rapporto;
— gli specifici diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina sul credito al
consumo;
— le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie
eventualmente a disposizione del cliente e le modalità per accedervi.
E’ opportuno che gli avvisi siano integrati con l’indicazione di altri strumenti
di tutela approntati dall’ordinamento, quale, ad es., il diritto di recesso o di revoca
della proposta nelle forme di legge, laddove questi siano previsti a favore del
cliente da specifiche disposizioni.
3. Fogli informativi
Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti “fogli informativi”
contenenti una dettagliata informativa sull’intermediario, sulle caratteristiche e sui
rischi tipici dell’operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle
principali clausole contrattuali. E’ assicurata piena coerenza tra le informazioni
contenute nei fogli informativi e le clausole del contratto.
I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Nel caso di
operazioni e servizi aventi analoga natura (es. finanziamenti a tasso fisso o
variabile), gli intermediari redigono i relativi fogli informativi secondo modalità che
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favoriscono la comparazione delle condizioni contrattuali da parte del cliente.
Nel caso di prodotti complessi, gli intermediari predispongono un unico foglio
informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Ove alcune delle
componenti del prodotto non siano disciplinate dalle presenti disposizioni (ad
esempio, perché aventi natura assicurativa), i fogli informativi fanno riferimento
all’esistenza di tali componenti e rinviano agli eventuali strumenti di trasparenza
per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo
riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al
prodotto complesso.
L’acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori (7) è preceduto dalla
consegna del foglio informativo al cliente (8). L’intermediario acquisisce
attestazione dell’avvenuta consegna su una copia del foglio informativo stesso,
che conserva agli atti.
I fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali
aperti al pubblico, anche mediante l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche,
purché consentano facilità di accesso e la possibilità di stampa delle informazioni.
Copia dei fogli informativi è conservata da ll’intermediario, anche avvalendosi
di tecniche che consentano la riproduzione immutata delle informazioni
memorizzate, per cinque anni.
3.1 Struttura dei fogli informativi
Al fine di rendere più efficace l’informativa nei confronti dei clienti e
agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati nelle
seguenti sezioni:
— informazioni sull’intermediario . Sono forniti i dati identificativi
dell’intermediario, tra i quali: denominazione e forma giuridica; sede legale e
sede amministrativa; eventuale indirizzo telematico; codice ABI; numero di
iscrizione nell’elenco generale , nell’elenco speciale o nell’albo degli IMEL;
gruppo di appartenenza; numero di iscrizione al registro delle imprese (9);
capitale sociale e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato; per gli
intermediari esteri, le eventuali autorità di vigilanza estere competenti;
(7) Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
(8) L’obbligo di consegna del foglio informativo non si applica ai contratti di
finanziamento associati, anche congiuntamente, a contratti: a) di fornitura o di acquisto di
beni o servizi non aventi natura finanziaria; b) di assicurazione dei beni forniti o acquistati
o posti a garanzia del finanziamento; c) di assicurazione o di garanzia intesi ad assicurare
al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito.
(9) Trattandosi di intermediario estero, numero di iscrizione ad altro registro
corrispondente.
— caratteristiche e rischi tipici dell’operazione o del servizio. Viene data
una descrizione sintetica della struttura e della funzione economica
dell’operazione o del servizio, anche alla luce dell’eventuale connessione con
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altri servizi e operazioni offerti dall’intermediario o dal altro soggetto. Questa
sezione specifica l’esistenza di eventuali servizi accessori offerti unitamente a
quello pubblicizzato, anche se aventi carattere opzionale.
Sono descritti altresì i principali rischi, di carattere generico o specifico,
connessi con l’operazione o il servizio: es., rischi di tasso di interesse, di
cambio; rischi connessi con meccanismi di indicizzazione o con eventuali
componenti derivative;
— condizioni economiche del servizio o dell’operazione(10). Sono indicati il
prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa, (ivi incluse le spese postali, di
scritturazione contabile, di istruttorie), comunque denominati, gravanti sui
clienti (11), anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello
scioglimento del rapporto; penali;
In particolare, per le operazioni di finanziamento, vengono indicati: tassi di
interesse (12); periodicità e modalità di calcolo degli interessi (13); interessi di
mora; per le condizioni connesse con l’andamento di parametri variabili (ad
es., tasso d’interesse variabile), criteri di indicizzazione (14); ove previsti,
TAEG o indicatore sintetico di costo (cfr. par. 9 della presente Sezione);
Con specifico riferimento alle operazioni di bonifico vengono indicate le
modalità di calcolo delle commissioni e spese a carico del cliente; l’eventuale
data di valuta applicata dall’intermediario e il tasso di cambio;
— clausole contrattuali che regolano l’operazione o il servizio. Le
informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l’attenzione del cliente
su clausole non strettamente economiche contenute nel contratto. Sono
riportate (anche in sintesi) le clausole recanti i principali diritti, obblighi e
limitazioni nei rapporti con il cliente (15), tra cui quelle riguardanti: il recesso;
(10) Le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore dell’intermediario e nella
misura minima se a favore del cliente.
(11) Tali voci sono riportate anche se relative a servizi o prodotti accessori ai servizi o alle
operazioni ai quali si riferisce il foglio informativo, se la loro fornitura è connessa, anche
su base opzionale, a questi ultimi.
(12) Per le operazioni di leasing finanziario, è indicato il tasso interno di attualizzazione per
il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte)
e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte)
contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori
di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita
alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi.
(13) Nelle operazioni di finanziamento il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento
alla durata dell’anno civile.
(14) In presenza di criteri di indicizzazione è opportuno riportare esemplificazioni con
recenti valori assunti dal parametro di riferimento.
(15) Resta ferma la disciplina in materia di clausole vessatorie stabilita dagli artt. 1469-bis
e ss. del codice civile.
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il rimborso della moneta elettronica; i termini di esecuzione delle operazioni
(ad esempio, per i contratti di finanziamento, i tempi di effettiva messa a
disposizione delle somme erogate); i tempi di chiusura del rapporto; i termini
per l’esercizio di facoltà o per l’adempimento di obblighi; il rinnovo tacito del
contratto alla scadenza; l’accettazione di contratti accessori; gli esoneri di
responsabilità a favore dell’intermediario; il foro competente, gli organi e le
procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie ; sono inoltre
indicate tutte le clausole che possono costituire oggetto di variazione
unilaterale, con la specificazione del diritto dell’intermediario di variarle.
Per le clausole più complesse, la sezione può riportare integralmente il testo
delle clausole stesse.
In questa sezione è indicato se i contratti relativi all’operazione o al servizio
pubblicizzati sono conformi a schemi standard raccomandati da istituzioni
comunitarie, concordati dalle associazioni di categoria ovvero previsti da
codici di condotta.
* * *
I fogli informativi riportano una legenda esplicativa delle principali nozioni in
essi riportate (ad esempio, tasso di mora, valuta, parametri di indicizzazione
impiegati, ecc.).
Ai sensi dell’art. 5, comma 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, la
Banca d’Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in
relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi. La
Banca d’Italia si riserva di prescrivere, valutate le prassi di mercato, schemi
uniformi di fogli informativi per singole tipologie di operazioni e di servizi.
4. Offerta fuori sede
Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi
(16), i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull’intermediario
committente, i dati e la qualifica (17)del soggetto che entra in rapporto con il
cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta.
Il soggetto - che procede all’offerta è tenuto a consegnare al cliente, prima
della conclusione del contratto, l’avviso contenente le “principali norme di
trasparenza” e il foglio informativo (18). L’intermediario acquisisce dal cliente
un’attestazione dell’avvenuta consegna che conserva agli atti. Tale previsione non
si applica nelle ipotesi in cui il soggetto incaricato dell’offerta sia una banca o un
intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3 (19).
L’intermediario committente fornisce ai soggetti che effettuano l’offerta
fuori sede (anche se si tratta di una banca o di un intermediario) i dati e la
documentazione necessari per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità, in
conformità delle previsioni di cui alla presente Sezione.
(16)Nel caso di distribuzione di prodotti e servizi finanziari degli intermediari iscritti
nell’elenco speciale, cfr. Circolare n. 216, Parte I, Cap. IV, par. 6.
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(17) Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell’iscrizione.
(18) L’obbligo della consegna dell’”avviso” e del foglio informativo non si applica alla
moneta elettronica realizzata attraverso carte “usa e getta”.
(19) L’esenzione dall’obbligo della consegna al cliente del foglio informativo vale solo per
i casi in cui l’offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.
L’intermediario committente verifica che il soggetto incaricato dell’offerta
rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare,
qualora l’”avviso” e il “foglio informativo” siano redatti a cura del soggetto
incaricato dell’offerta, l’intermediario committente ne accerta la conformità alle
disposizioni vigenti e la loro idoneità a conseguire pienamente le finalità della
disciplina in materia di trasparenza.
L’intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro intermediario
bancario, finanziario o di un altro soggetto tenuto a rispettare le disposizioni di
trasparenza ai sensi dell’ art. 13 della delibera del CICR del 4 marzo 2003,
controlla – prima di procedere all’offerta - la completezza delle informazioni
ricevute e l’idoneità delle medesime a conseguire pienamente le finalità della
disciplina in materia di trasparenza.
5. Tecniche di comunicazione a distanza
Qua ndo gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell’offerta di operazioni
o servizi finanziari si avvalgano di tecniche di comunicazione a distanza, l’avviso
e i fogli informativi sono messi a disposizione mediante tali tecniche su supporto
cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.
La messa a disposizione avviene prima che il cliente sia vincolato dal contratto o
dall’offerta.
Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente utilizzando una tecnica
di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere l’avviso e il foglio
informativo, l’intermediario mette a disposizione del cliente l’avviso e il foglio
informativo subito dopo la conclusione del contratto (20).
Con specifico riferimento alla rete Internet o a sistemi analoghi, l’“avviso
delle principali norme di trasparenza” e i “fogli informativi” sono accessibili
direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato (home-page) e, mediante
collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali
con i clienti.
(20) Tale previsione non si applica all’ipotesi di operazioni e servizi effettuati in
esecuzione di previsioni contenute in contratti già stipulati.
I fogli informativi sono integrati con l’indicazione dei costi e degli oneri
specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato nonché dei recapiti che
permettono di contattare rapidamente l’intermediario e di comunicare
efficacemente con lo stesso.
Gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia l’indirizzo dei siti Internet
eventualmente utilizzati, nei confronti dei clienti residenti in Italia, per la
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promozione o il collocamento di prodotti finanziari (con esclusione degli annunci
pubblicitari) ovvero per l’operatività con i clienti stessi. Gli intermediari finanziari
iscritti solo nell’elenco generale inoltrano tale comunicazione all’UIC.
6. Annunci pubblicitari
Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In
particolare, essi specificano:
- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;
- che per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai “fogli
informativi”, indicando le modalità in cui questi ultimi sono messi a
disposizione dei clienti.
Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali
l’intermediario dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del
credito, indicano – ove previsti – il TAEG o l’indicatore sintetico di costo,
specificando il relativo periodo di validità (21).
7. Informazione precontrattuale (22)
Prima della conclusione del contratto, l’intermediario consegna al cliente che
ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la
stipula (23).
La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto.
Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere
sottoposto a termini o condizioni (24).
(21) Il periodo di validità indica il periodo nel quale l’intermediario pratica le condizioni
pubblicizzate.
(22) Le disposizioni in materia di informativa precontrattuale e contrattuale non si
applicano alle emissioni di moneta elettronica realizzate attraverso carte “usa e getta”.
(23) L’adempimento è necessario per i contratti stipulati in forma scritta. La copia da
consegnare al cliente comprende il testo delle condizioni generali di contratto.
(24) La consegna della copia del contratto idonea per la stipula può essere subordinata al
pagamento da parte del cliente di un rimborso delle spese.
L’intermediario acquisisce un’apposita attestazione in calce allo schema
contrattuale nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale
diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l ‘attestazione è
conservata dall’intermediario .
In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia
consegnata al cliente, l’intermediario prima della stipula del contratto ne dà
informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest’ultimo, consegna una copia
completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.
In caso di offerta fuori sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono
sottoposti agli obblighi previsti dal presente paragrafo.
Qua ndo si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo
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contrattuale comprensivo delle condizioni generali di contratto è fornito al cliente
in forma cartacea o su altro supporto durevole.
8. Documento di sintesi
Al contratto è unito un documento di sintesi, volto a fornire al cliente una
chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche .
Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto
secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione.
Esso riproduce lo schema del foglio informativo relativo allo specifico tipo di
operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni
economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse
le informazioni riguardanti l’intermediario, quelle relative alle caratteristiche e ai
rischi dell’operazione o del servizio .
9. Indicatore sintetico di costo
Il contratto e il documento di sintesi di cui al paragrafo 8 della presente
sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato
conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi
dell’art. 122 del T.U. bancario e delle relative disposizioni di attuazione, quando
hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate ne ll’allegato alla
delibera del CICR 4 marzo 2003 (25):
- mutui;
- altri finanziamenti (26)
(25) Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all’obbligo di rendere noto l’ISC è
suscettibile di variazione per tenere conto dell’evoluzione della prassi operativa.
(26) Nella categoria “altri finanziamenti” rientrano ad esempio i prestiti personali ed i
prestiti finalizzati.
Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG
previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U. bancario.
SEZIONE III
CONTRATTI
1. Premessa
La presente Sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto
minimo del contratto e di conclusione dei contratti mediante tecniche di
comunicazione a distanza.
Le disposizioni della presente Sezione si applicano a tutte le operazioni e a
tutti i servizi finanziari offerti dagli intermediari in Italia (incluso il credito al
consumo), anche se non ricompresi nell’allegato alla delibera del CICR del 4
marzo 2003 (27).
Restano rimesse ai rapporti fra intermediario e cliente e, in ultima analisi,
alle valutazioni dell’autorità giudiziaria le questioni relative alla validità dei contratti
o di singole clausole.
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2. Forma dei contratti
I contratti sono redatti per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni
generali del contratto, è consegnata al cliente. La consegna è attestata mediante
apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata
dall’intermediario.
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità
può essere fatta valere solo dal cliente.
La forma scritta non è obbligatoria:
(27) Le presenti disposizioni non si applicano ai servizi di investimento, al servizio
accessorio previsto dall’art. 1, comma 6, lett. f), del T.U. della finanza (consulenza in
materia di investimenti in strumenti finanziari).
a) per operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in
contratti redatti per iscritto (28);
b) per le operazioni e i servizi prestati in via occasionale — quali, ad esempio,
ordini di pagamento a favore di terzi, acquisto e vendita di valuta estera —
purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a
condizione che l’intermediario:
1) mantenga evidenza dell’operazione compiuta;
2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma scritta dell’operazione,
indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate (29);
c) alle emissioni di moneta elettronica attraverso carte “usa e getta”.
Successivamente all’esecuzione di un bonifico gli intermediari sono tenuti a
fornire a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta sull’operazione
(30), eventualmente anche per via elettronica, a meno che questi non vi rinunci
espressamente.
Per i bonifici transfrontalieri , se l’ordinante ha specificato che le spese
relative al bonifico sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, quest’ultimo
deve esserne informato dal proprio intermediario; inoltre, in caso di conversione
di valute, l’intermediario che effettua la conversione informa il cliente del tasso di
cambio utilizzato.
3. Contenuto dei contratti
I contratti indicano il tasso d’interesse (31) e ogni altro prezzo e condizione
praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono
indicate, oltre alle commissioni spettanti all’intermediario, le voci di spesa a carico
del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla Sezione IV
delle presenti disposizioni (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto
(28) Restano comunque soggette all’obbligo della forma scritta le modifiche o integrazioni
del contratto redatto per iscritto.
(29) Restano fermi gli obblighi di pubblicità e l’applicazione dell’art. 117, commi 6 e 7, del
T.U. bancario.
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(30) L’informativa contiene le seguenti informazioni minimali: a) un riferimento che
consenta al cliente di identificare il bonifico; b) l’importo iniziale del bonifico; c) l’importo
di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente; d) l’eventuale data di valuta
applicata.
(31) Per le operazioni di leasing finanziario, è indicato il tasso interno di attualizzazione per
il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte)
e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte)
contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori
di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita
alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi.
riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio
informativo.
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli
usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione
praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per
i clienti rispetto a quelle pubblicizzate nei fogli informativi (32).
Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, è indicato il
valore del parametro al momento della conclusione del contratto.
La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d’interesse e
ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto
con clausola approvata specificamente dal cliente.
Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del
costo complessivo dell’operazione dipendano dalla quotazione di titoli o
dall’andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque
individuabili al momento della reda zione del contratto scritto, nello stesso devono
essere in ogni caso indicati gli ele menti per la determinazione delle suddette
componenti di costo.
Qualora il contratto sia stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo
quanto previsto dal paragrafo 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo
devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione
di conferma dell’operazione, ove prevista.
Con particolare riferimento ai tassi di interesse, i contratti indicano la
periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione
infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli
effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell’indicazione del
tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora
applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla
capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente
approvate per iscritto.
Ai contratti di credito al consumo si applicano le disposizioni previste
dall’art. 124 del T.U. bancario.
(32) Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse
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ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: a) il tasso nominale minimo e
quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b)
gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
4. Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza è
ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal paragrafo 2 della
presente Sezione.
Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della
forma scritta è soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal
D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di ricevere copia cartacea
del contratto.
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici,
gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni,
anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per
l’utilizzo di tali tecniche (quali, ad esempio, quelle attuative della direttiva
2002/65/CE, in materia di vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, o
quelle in materia di “commercio elettronico” contenute nel decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70).
SEZIONE IV
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA
1. Premessa
La disciplina in materia di comunicazione delle variazioni contrattuali
sfavorevoli alla clientela non interferisce con quella riguardante l’efficacia e la
validità delle singole clausole contrattuali, la cui valutazione è rimessa all’autorità
giudiziaria.
Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano a tutte le operazioni
e a tutti i servizi finanziari offerti dagli intermediari (incluso il credito al consumo)
anche se non ricompresi nell’allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003
(33).
2. Comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela
L’intermediario comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal cliente
le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, qualora sfavorevoli al
cliente medesimo (34).
L’intermediario utilizza un documento di sintesi, che aggiorna quello unito al
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contratto ai sensi della Sezione II, paragrafo 8 delle presenti disposizioni, nel
quale, anche mediante opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore
o formato del carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni
intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento è
datato e progressivamente numerato. Esso contiene l’avvertenza che la
comunicazione è effettuata ai sensi dell’art. 118 del T.U. bancario e l’indicazione
del termine per l’esercizio del diritto di recesso.
Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato (35), come previsto
dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, possono essere comunicate in forma
impersonale, mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della
(33) Le presenti disposizioni non si applicano ai servizi di investimento, al servizio
accessorio previsto dall’art. 1, comma 6, lett. f), del T.U. della finanza (consulenza in
materia di investimenti in strumenti finanziari).
(34) Le variazioni in senso sfavorevole sono valutate con separato riferimento a ciascuna
condizione o clausola, senza considerare eventuali vantaggi compensativi derivanti dalla
contestuale modifica di altre condizioni o clausole. Le variazioni che riguardano parametri
di indicizzazione sono sempre comunicate al cliente. Non sono soggette all’obbligo le
variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la
cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.
(35) Per variazioni generalizzate si intendono quelle relative a una categoria omogenea di
operazioni e servizi, accessibili da parte di tutti i clienti.
Repubblica italiana. Al fine di garantire l’effettiva conoscenza delle variazioni,
queste ultime sono rese note anche mediante l’esposizione di appositi avvisi nei
locali aperti al pubblico, con l’indicazione degli estremi della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero con l’avvertenza che l’avviso
è in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate
individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell’ambito delle
comunicazioni periodiche (ad esempio, rendiconto) o di quelle riguardanti
operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative all’effettuazione di
bonifici).
Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente – apportate al singolo rapporto
ovvero generalizzate – non possono avere effetto anteriore a quello della loro
comunicazione al cliente ovvero per quelle generalizzate dalla loro pubblicazione .
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero
dalla pubblicazione , il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e
di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Per i rapporti in cui non sia possibile l’individuazione del cliente (ad esempio,
moneta elettronica anonima), gli intermediari adempiono all’obbligo di
comunicazione mediante affissione di un avviso nei locali aperti al pubblico.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci.
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3. Comunicazioni periodiche alla clientela.
Nei contratti di durata gli intermediari forniscono per iscritto ai clienti, alla
scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l’anno, una comunicazione
analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del
rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di
opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate
trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un
rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni contrattuali.
Il rendiconto indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo
addebitate o accreditate e ogni altra informazione rilevante per la comprensione
dell’andamento del rapporto.
Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello
unito al contratto (Sezione II, paragrafo 8, delle presenti disposizioni) e riporta
tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto
alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole
al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione di
cui al precedente paragrafo 2 (36).
4. Richiesta di documentazione su singole operazioni
Il cliente , colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro
un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni.
Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile
importo delle relative spese.
5. Tecniche di comunicazione a distanza
Nelle ipotesi in cui l’intermediario si avvalga nell’operatività con i clienti di
strumenti telematici, le parti possono pattuire che le comunicazioni siano fornite
esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione (ad esempio,
invio mediante posta elettronica o possibilità di accesso alle comunicazioni sul sito
Internet dell’intermediario ), purché la relativa clausola sia espressamente
accettata da parte del cliente. In detta ipotesi, i termini per l’esercizio del diritto
di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della
comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti
l’avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli articoli 118 e 119 del T.U.
bancario e l’indicazione del termine per l’esercizio dei relativi diritti.
Qualora l’intermediario utilizzi la rete Internet o sistemi analoghi, gli avvisi
concernenti le variazioni generalizzate , fermi restando gli adempimenti previsti al
paragrafo 2, sono pubblicati sui relativi siti, con adeguata evidenza, in modo che le
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comunicazioni alla clientela siano facilmente accessibili, mediante collegamento
ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con i clienti.
In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di
comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura
dell’operazione o del servizio.
(36) Nei contratti di finanziamento in cui le condizioni contrattuali non siano modificabili,
il documento di sintesi può limitarsi all’indicazione delle condizioni strettamente
economiche.
(37) Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della
comunicazione.
I costi connessi all’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza,
all’invio di copia cartacea della documentazione ovvero al cambiamento della
tecnica utilizzata formano oggetto di specifica informativa al cliente.
In ogni ipotesi di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’ambito
delle comunicazioni ai clienti previste dalla presente Sezione , le informazioni
sono
fornite al cliente su supporto durevole.
SEZIONE V
CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 128 del T.U. bancario, la Banca d’Italia, al fine di
verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni
presso gli intermediari(38).
Nel caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità, sono applicate sanzioni
amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 144 del T.U. bancario.
(38) I controlli nei confronti degli intermediari iscritti nel solo elenco generale di cui all’art.
106 del T.U. bancario sono effettuati dall’UIC.

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