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D.Lgs. 30-06-2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
(G.U. 29-07-2003, n. 174, Supplemento ordinario)
Preambolo
PARTE I
Disposizioni generali
TITOLO I
Principi generali
Art. 1 - (Diritto alla protezione dei dati personali)
Art. 2 - (Finalità)
Art. 3 - (Principio di necessità nel trattamento dei dati)
Art. 4 - (Definizioni)
Art. 5 - (Oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 6 - (Disciplina del trattamento)
TITOLO II
Diritti dell’interessato
Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
Art. 8 - (Esercizio dei diritti)
Art. 9 - (Modalità di esercizio)
Art. 10 - (Riscontro all’interessato)
TITOLO III
Regole generali per il trattamento dei dati
CAPO I
Regole per tutti i trattamenti
Art. 11 - (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
Art. 12 - (Codici di deontologia e di buona condotta)
Art. 13 - (Informativa)
Art. 14 - (Definizione di profili e della personalità dell’interessato)
Art. 15 - (Danni cagionati per effetto del trattamento)
Art. 16 - (Cessazione del trattamento)
Art. 17 - (Trattamento che presenta rischi specifici)
CAPO II
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18 - (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
Art. 19 - (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
Art. 20 - (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
Art. 21 - (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
Art. 22 - (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
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CAPO III
Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Art. 23 - (Consenso)
Art. 24 - (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)
Art. 25 - (Divieti di comunicazione e diffusione)
Art. 26 - (Garanzie per i dati sensibili)
Art. 27 - (Garanzie per i dati giudiziari)
TITOLO IV
Soggetti che effettuano il trattamento
Art. 28 - (Titolare del trattamento)
Art. 29 - (Responsabile del trattamento)
Art. 30 - (Incaricati del trattamento)
TITOLO V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
CAPO I
Misure di sicurezza
Art. 31 - (Obblighi di sicurezza)
Art. 32 - (Particolari titolari)
CAPO II
Misure minime di sicurezza
Art. 33 - (Misure minime)
Art. 34 - (Trattamenti con strumenti elettronici)
Art. 35 - (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)
Art. 36 - (Adeguamento)
TITOLO VI
Adempimenti
Art. 37 - (Notificazione del trattamento)
Art. 38 - (Modalità di notificazione)
Art. 39 - (Obblighi di comunicazione)
Art. 40 - (Autorizzazioni generali)
Art. 41 - (Richieste di autorizzazione)
TITOLO VII
Trasferimento dei dati all’estero
Art. 42 - (Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)
Art. 43 - (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
Art. 44 - (Altri trasferimenti consentiti)
Art. 45 - (Trasferimenti vietati)
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PARTE II
Disposizioni relative a specifici settori
TITOLO I
Trattamenti in ambito giudiziario
CAPO I
Profili generali
Art. 46 - (Titolari dei trattamenti)
Art. 47 - (Trattamenti per ragioni di giustizia)
Art. 48 - (Banche di dati di uffici giudiziari)
Art. 49 - (Disposizioni di attuazione)
CAPO II
Minori
Art. 50 - (Notizie o immagini relative a minori)
CAPO III
Informatica giuridica
Art. 51 - (Principi generali)
Art. 52 - (Dati identificativi degli interessati)
TITOLO II
Trattamenti da parte di forze di polizia
CAPO I
Profili generali
Art. 53 - (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
Art. 54 - (Modalità di trattamento e flussi di dati)
Art. 55 - (Particolari tecnologie)
Art. 56 - (Tutela dell’interessato)
Art. 57 - (Disposizioni di attuazione)
TITOLO III
Difesa e sicurezza dello stato
CAPO I
Profili generali
Art. 58 - (Disposizioni applicabili)
TITOLO IV
Trattamenti in ambito pubblico
CAPO I
Accesso a documenti amministrativi
Art. 59 - (Accesso a documenti amministrativi)
Art. 60 - (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
CAPO II
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Registri pubblici e albi professionali
Art. 61 - (Utilizzazione di dati pubblici)
CAPO III
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62 - (Dati sensibili e giudiziari)
Art. 63 - (Consultazione di atti)
CAPO IV
Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64 - (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
Art. 65 - (Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi)
Art. 66 - (Materia tributaria e doganale)
Art. 67 - (Attività di controllo e ispettive)
Art. 68 - (Benefici economici ed abilitazioni)
Art. 69 - (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
Art. 70 - (Volontariato e obiezione di coscienza)
Art. 71 - (Attività sanzionatorie e di tutela)
Art. 72 - (Rapporti con enti di culto)
Art. 73 - (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)
CAPO V
Particolari contrassegni
Art. 74 - (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
TITOLO V
Trattamento di dati personali in ambito sanitario
CAPO I
Principi generali
Art. 75 - (Ambito applicativo)
Art. 76 - (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
CAPO II
Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77 - (Casi di semplificazione)
Art. 78 - (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
Art. 79 - (Informativa da parte di organismi sanitari)
Art. 80 - (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
Art. 81 - (Prestazione del consenso)
Art. 82 - (Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica)
Art. 83 - (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
Art. 84 - (Comunicazione di dati all’interessato)
CAPO III
Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85 - (Compiti del Servizio sanitario nazionale)
Art. 86 - (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
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CAPO IV
Prescrizioni mediche
Art. 87 - (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
Art. 88 - (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
Art. 89 - (Casi particolari)
CAPO V
Dati genetici
Art. 90 - (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
CAPO VI
Disposizioni varie
Art. 91 - (Dati trattati mediante carte)
Art. 92 - (Cartelle cliniche)
Art. 93 - (Certificato di assistenza al parto)
Art. 94 - (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
TITOLO VI
Istruzione
CAPO I
Profili generali
Art. 95 - (Dati sensibili e giudiziari)
Art. 96 - (Trattamento di dati relativi a studenti)
TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 97 - (Ambito applicativo)
Art. 98 - (Finalità di rilevante interesse pubblico)
Art. 99 - (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
Art. 100 - (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101 - (Modalità di trattamento)
Art. 102 - (Codice di deontologia e di buona condotta)
Art. 103 - (Consultazione di documenti conservati in archivi)
CAPO III
Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104 - (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)
Art. 105 - (Modalità di trattamento)
Art. 106 - (Codici di deontologia e di buona condotta)
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Art. 107 - (Trattamento di dati sensibili)
Art. 108 - (Sistema statistico nazionale)
Art. 109 - (Dati statistici relativi all’evento della nascita)
Art. 110 - (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
TITOLO VIII
Lavoro e previdenza sociale
CAPO I
Profili generali
Art. 111 - (Codice di deontologia e di buona condotta)
Art. 112 - (Finalità di rilevante interesse pubblico)
CAPO II
Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro
Art. 113 - (Raccolta di dati e pertinenza)
CAPO III
Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114 - (Controllo a distanza)
Art. 115 - (Telelavoro e lavoro a domicilio)
CAPO IV
Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art. 116 - (Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato)
TITOLO IX
Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
CAPO I
Sistemi informativi
Art. 117 - (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
Art. 118 - (Informazioni commerciali)
Art. 119 - (Dati relativi al comportamento debitorio)
Art. 120 - (Sinistri)
TITOLO X
Comunicazioni elettroniche
CAPO I
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Servizi di comunicazione elettronica
Art. 121 - (Servizi interessati)
Art. 122 - (Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente)
Art. 123 - (Dati relativi al traffico)
Art. 124 - (Fatturazione dettagliata)
Art. 125 - (Identificazione della linea)
Art. 126 - (Dati relativi all’ubicazione)
Art. 127 - (Chiamate di disturbo e di emergenza)
Art. 128 - (Trasferimento automatico della chiamata)
Art. 129 - (Elenchi di abbonati)
Art. 130 - (Comunicazioni indesiderate)
Art. 131 - (Informazioni ad abbonati e utenti)
Art. 132 - (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
CAPO II
Internet e reti telematiche
Art. 133 - (Codice di deontologia e di buona condotta)
CAPO III
Videosorveglianza
Art. 134 - (Codice di deontologia e di buona condotta)
TITOLO XI
Libere professioni e investigazione privata
CAPO I
Profili generali
Art. 135 - (Codice di deontologia e di buona condotta)
TITOLO XII
Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
CAPO I
Profili generali
Art. 136 - (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
Art. 137 - (Disposizioni applicabili)
Art. 138 - (Segreto professionale)
CAPO II
Codice di deontologia
Art. 139 - (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)
TITOLO XIII
Marketing diretto
CAPO I
Profili generali
Art. 140 - (Codice di deontologia e di buona condotta)
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PARTE III
Tutela dell’interessato e sanzioni
TITOLO I
Tutela amministrativa e giurisdizionale
CAPO I
Tutela dinanzi al garante
SEZIONE I
Principi generali
Art. 141 - (Forme di tutela)
SEZIONE II
Tutela amministrativa
Art. 142 - (Proposizione dei reclami)
Art. 143 - (Procedimento per i reclami)
Art. 144 - (Segnalazioni)
SEZIONE III
Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145 - (Ricorsi)
Art. 146 - (Interpello preventivo)
Art. 147 - (Presentazione del ricorso)
Art. 148 - (Inammissibilità del ricorso)
Art. 149 - (Procedimento relativo al ricorso)
Art. 150 - (Provvedimenti a seguito del ricorso)
Art. 151 - (Opposizione)
CAPO II
Tutela giurisdizionale
Art. 152 - (Autorità giudiziaria ordinaria)
TITOLO II
L’autorità
CAPO I
Il garante per la protezione dei dati personali
Art. 153 - (Il Garante)
Art. 154 - (Compiti)
CAPO II
L’ufficio del garante
Art. 155 - (Principi applicabili)
Art. 156 - (Ruolo organico e personale)
CAPO III
Accertamenti e controlli
Art. 157 - (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
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Art. 158 - (Accertamenti)
Art. 159 - (Modalità)
Art. 160 - (Particolari accertamenti)
TITOLO III
Sanzioni
CAPO I
Violazioni amministrative
Art. 161 - (Omessa o inidonea informativa all’interessato)
Art. 162 - (Altre fattispecie)
Art. 163 - (Omessa o incompleta notificazione)
Art. 164 - (Omessa informazione o esibizione al Garante)
Art. 165 - (Pubblicazione del provvedimento del Garante)
Art. 166 - (Procedimento di applicazione)
CAPO II
Illeciti penali
Art. 167 - (Trattamento illecito di dati)
Art. 168 - (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
Art. 169 - (Misure di sicurezza)
Art. 170 - (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
Art. 171 - (Altre fattispecie)
Art. 172 - (Pene accessorie)
TITOLO IV
Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
CAPO I
Disposizioni di modifica
Art. 173 - (Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen)
Art. 174 - (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
Art. 175 - (Forze di polizia)
Art. 176 - (Soggetti pubblici)
Art. 177 - (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
Art. 178 - (Disposizioni in materia sanitaria)
Art. 179 - (Altre modifiche)
CAPO II
Disposizioni transitorie
Art. 180 - (Misure di sicurezza)
Art. 181 - (Altre disposizioni transitorie)
Art. 182 - (Ufficio del Garante)
CAPO III
Abrogazioni
Art. 183 - (Norme abrogate)
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CAPO IV
Norme finali
Art. 184 - (Attuazione di direttive europee)
Art. 185 - (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
Art. 186 - (Entrata in vigore)
Allegato A - Codici di deontologia
Allegato B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza - (artt. da 33 a 36 del
codice)
Allegato C) - Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia - (Artt.
46 e 53 del codice)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l’emanazione di
un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio
2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e
delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
Disposizioni generali
TITOLO I
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Principi generali
Art. 1 - (Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2 - (Finalità)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e
delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed
efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per
l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3 - (Principio di necessità nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo
l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando
le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
Art. 4 - (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivela re l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60e 61 del codice di procedura
penale;
f) “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad alt ro titolare, le decisioni in
ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
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g) “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati
personali;
l) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione
del trattamento;
p) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti;
q) “Garante”, l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di
soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un
servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che
consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione
o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo
di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e
fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate
per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) “abbonato”, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto
con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali
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servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica
la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la
trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una
rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai
rischi previsti nell’ articolo 31;
b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell’identità;
d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica;
e) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a
questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona,
che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai
dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del
richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e
circostanze del passato;
b) “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici;
c) “scopi scientifici”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5 - (Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello
Stato.
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2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento,
strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio
dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è
soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di
sicurezza dei dati di cui agli articoli 15e 31.
Art. 6 - (Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo
quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della
Parte II.
TITOLO II
Diritti dell’interessato
Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Art. 8 - (Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile
o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione
di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti,
al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a
comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore
della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e)
ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h)
del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’ articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9 - (Modalità di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo
7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’ articolo 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere
da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari
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meritevoli di protezione.
4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante
atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della
delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è una
persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata
in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può
essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10 - (Riscontro all’interessato)
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di
appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano
singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’ambito di
uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in
tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o
categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l’interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta
confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese
non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l’importo determinato dal Garante
con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso
in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo
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provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione,
oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario,
ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e
comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
TITOLO III
Regole generali per il trattamento dei dati
CAPO I
Regole per tutti i trattamenti
Art. 11 - (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
Art. 12 - (Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa
sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e,
con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati
e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti
di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo
139.
Art. 13 - (Informativa)
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
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b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all’ articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è
indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni
del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la
cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di
funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione
dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali
misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14 - (Definizione di profili e della personalità dell’interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.
2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento
di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.
Art. 15 - (Danni cagionati per effetto del trattamento)
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1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11.
Art. 16 - (Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrut ti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla
legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell’articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17 - (Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei
dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei
principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.
CAPO II
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18 - (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice,
anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19 - (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in
mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
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2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è
prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è
ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere
iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la
diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una
norma di legge o di regolamento.
Art. 20 - (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e
di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma
non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi
di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal
Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi
soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il
trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente.
Art. 21 - (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22 - (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte
a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.
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5. In applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari sia no indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del
documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell’indispensabilità dei
dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le
prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri
dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con
le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza
l’ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento
delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalità dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’articolo 14, sono effettuati
solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di
dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati,
dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III
Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Art. 23 - (Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento
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ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese
all’interessato le informazioni di cui all’ articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24 - (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si
applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati sia no trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo
destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno
con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi
dell’articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi
scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25 - (Divieti di comunicazione e diffusione)
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1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o
dall’autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso
il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26 - (Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e
previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente
codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità
di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato
dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o
comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con
autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di
categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione
del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e
movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o
dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od
organismo, sempre che i dati non sia no comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od
organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il
consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
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un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia
di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
cui all’ articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27 - (Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
TITOLO IV
Soggetti che effettuano il trattamento
Art. 28 - (Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o
da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo
complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo
sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29 - (Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30 - (Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per
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la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità
medesima.
TITOLO V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
CAPO I
Misure di sicurezza
Art. 31 - (Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32 - (Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi
dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi
all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di
mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli
abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza
della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il
fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi
presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
CAPO II
Misure minime di sicurezza
Art. 33 - (Misure minime)
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’ articolo 31, o previsti da speciali
disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime
individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34 - (Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure
minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
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c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati
e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici ident ificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35 - (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo
se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti
misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo
svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato
e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.
Art. 36 - (Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
innovazioni e le tecnologie, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore.
TITOLO VI
Adempimenti
Art. 37 - (Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti
mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni,
indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per
fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché
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dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei
trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e
pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento
all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e
determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la
consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38 - (Modalità di notificazione)
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una
sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e
può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il
modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto
riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche
attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche
presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al
mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37
fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il
trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39 - (Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non
prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica
o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.
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2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi
quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche
successiva del Garante. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando
le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38,
comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40 - (Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate
anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41 - (Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai
sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il
trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il
Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo
giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando
le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’ articolo 38, comma 2. La
medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera
raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine
di quarantacinque giorni di cui all’ articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine
fissato per l’adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un’autorizzazione provvisoria a
tempo determinato.
TITOLO VII
Trasferimento dei dati all’estero
Art. 42 - (Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o
vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva
l’adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di
dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43 - (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea
è consentito quando:
a) l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma
scritta;
b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o
per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero
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per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai
sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si
applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di
una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile
da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’ allegato A), per esclusivi
scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, di approvazione del testo unico in ma teria di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44 - (Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell’interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la
Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un
livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45 - (Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un
Paese non appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di
destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono
valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura
dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
Disposizioni relative a specifici settori
TITOLO I
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Trattamenti in ambito giudiziario
CAPO I
Profili generali
Art. 46 - (Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali
relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’ allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a
banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con
cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogove rno di cui al comma 1
individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del
Ministro della giustizia.
Art. 47 - (Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado,
presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti
disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13e 16, da 18a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati
personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in
materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta
incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le
medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo- gestionale di
personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi
alla predetta trattazione.
Art. 48 - (Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari
possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli 3e 11del presente codice.
Art. 49 - (Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del
Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per
l’attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II
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Minori
Art. 50 - (Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire
l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del
minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III
Informatica giuridica
Art. 51 - (Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio
di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in
cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
Art. 52 - (Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,
l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura
della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento,
un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in
qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o
mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi
del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità,
l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre
d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli
interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria
o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione
degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di.....”.
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti
l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone
offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza
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dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a
terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi
dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui
al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al
comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo
analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto
anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
Trattamenti da parte di forze di polizia
CAPO I
Profili generali
Art. 53 - (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da
organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa
disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti
disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39a 45;
b) articoli da 145a 151.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54 - (Modalità di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti
da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o
uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei
medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli
3e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante,
e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53sono conservati separatamente da quelli
registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all’ articolo 53
assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche
attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
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313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all’articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11
in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro
aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del
comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni
o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55 - (Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con
particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e
all’introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai
sensi dell’articolo 39.
Art. 56 - (Tutela dell’interessato)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro
elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi,
uffici o comandi di polizia.
Art. 57 - (Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le
modalità di attuazione dei princip i del presente codice relativamente al trattamento dei dati
effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o
comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del
17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in
relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per
quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle
diverse modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per
rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in
precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni
particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11,
dell’individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non
richiedono il loro utilizzo;
d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o
agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito
dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un
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interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il
ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III
Difesa e sicurezza dello stato
CAPO I
Profili generali
Art. 58 - (Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettua ti dagli organismi di cui agli articoli 3, 4e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le
disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1a 6,
11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle
disposizioni di cui agli articoli 37, 38e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e
periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza
delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione
delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati,
di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV
Trattamenti in ambito pubblico
CAPO I
Accesso a documenti amministrativi
Art. 59 - (Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per
ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60 - (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato,
ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
CAPO II
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Registri pubblici e albi professionali
Art. 61 - (Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di
buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o
documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte
di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da
più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d’Europa in relazione all’articolo 11.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo
19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata
l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della
professione.
3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha
interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione
all’attività professionale.
4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o
informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo,
ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere
scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO III
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62 - (Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità relative
alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazio ne residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di
documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63 - (Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti
dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV
Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64 - (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazione della protezione
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temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di obblighi di
legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla
vita pubblica e all’integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in
esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque
effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
Art. 65 - (Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del
voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei
giudici popolari;
b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per
eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli
concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di
commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla
presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle
cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di
altri organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato
ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi
interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e
diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione
dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio
di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
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rivelare lo stato di salute.
Art. 66 - (Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le attività dei soggetti
pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di
tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di
deduzioni e detrazioni e per l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle
dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla
adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al
controllo e alla esecuzione forzata dell’esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei
rimborsi, alla destinazione di quote d’imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di
immobili statali, all’inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri
immobiliari.
Art. 67 - (Attività di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa,
nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed
efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo,
di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari
relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo
65, comma 4.
Art. 68 - (Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili
in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste
estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di
perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all’invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al
rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli
abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la
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trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di
vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69 - (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di
riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di
competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di
adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70 - (Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di
volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno,
la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8
luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71 - (Attività sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un
terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente
connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del
processo o di un’ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di
rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72 - (Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità relative
allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità
religiose.
Art. 73 - (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, nell’ambito delle
attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare
riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che
versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o
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incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, nell’ambito
delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale
didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento
all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni
immobili o all’occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare
riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle
risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa
locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V
Particolari contrassegni
Art. 74 - (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di
persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere
esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e
senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura
dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con
modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di
esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un
obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V
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Trattamento di dati personali in ambito sanitario
CAPO I
Principi generali
Art. 75 - (Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76 - (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’ambito di
un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’ articolo 85, trattano i dati personali idone i a
rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento
riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o
dell’incolumità fisica dell’interessato;
b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui
alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al
capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
CAPO II
Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77 - (Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato
o presso terzi, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi
dell’articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’ articolo 80.
Art. 78 - (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente
al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli
elementi indicati nell’articolo 13, comma 1.
2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della
salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in
quanto effettuate nel suo interesse.
3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è
fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli,
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includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3,
eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il
trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di
dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di
medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il
consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79 - (Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative
all’informativa e al consenso di cui agli articoli 78e 81in riferimento ad una pluralità di prestazioni
erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o
territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano l’avvenuta informativa e il
consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti
ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78e 81possono essere utilizzate in modo omogeneo e
coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle
strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità
semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente
articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80.
Art. 80 - (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’unica
informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi,
rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti
pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente
visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti
di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante
interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
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Art. 81 - (Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai
sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un’unica
dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto
dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario
pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all’informativa
all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi
dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai
medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o
apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un
richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte
all’informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82 - (Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica)
1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale
la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.
3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata
dall’acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è fornita all’interessato anche ai fini
della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Art. 83 - (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione
delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli
interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi
preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli
interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati
vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di
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informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventua le documentazione di
anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione
di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data
correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di
pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e
territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e
rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti
di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di
un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di
condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84 - (Comunicazione di dati all’interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai
soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed
organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il
presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo
interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie
diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e
sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi
dati all’interessato o ai soggetti di cui all’ articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua
appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
CAPO III
Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85 - (Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri
organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei
soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l’assistenza degli stranieri in Italia e
dei cittadini italiani all’estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e
all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
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e) l’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza
e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di
sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da
esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o
dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi
dell’articolo 76.
3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi
eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati
è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al
medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86 - (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari,
relative alle attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per
l’informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari
per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti
dalle leggi e l’applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al
fine di:
1) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto
personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore
di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato
impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85, comma
4.
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CAPO IV
Prescrizioni mediche
Art. 87 - (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di
risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza
della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca,
nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della
sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è
integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle
zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l’indicazione
delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di
una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e
5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente
riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta
sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione,
anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i
competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte
di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge,
quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore
soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o
su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88 - (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene
indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle
particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di
utilizzazione.
Art. 89 - (Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che
prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni,
contenute anche nel decreto- legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
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relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro
documento che non ne richiede l’utilizzo.
CAPO V
Dati genetici
Art. 90 - (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da
apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal
fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere
nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità
perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere
conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per
motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di
mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI
Disposizioni varie
Art. 91 - (Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o
trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell’ articolo 3, nell’osservanza
di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo 17.
Art. 92 - (Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in
conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la
comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente
riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di
dimissione ospedaliera da parte di sogge tti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o
in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c),
di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione
giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93 - (Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una
semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le
disposizioni dell’articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che
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rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della
facoltà di cui all’ articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla
legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere
accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata,
osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.
Art. 94 - (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari,
archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso
banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente
codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in
particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e
sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in
data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’ articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in
data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI
Istruzione
CAPO I
Profili generali
Art. 95 - (Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità di
istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con
particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96 - (Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero,
le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono
comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi
dell’articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano
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altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante
affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 97 - (Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
Art. 98 - (Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti
detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99 - (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato
compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche
oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro
titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100 - (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e
tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con
autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi
ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti,
esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai
quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
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Art. 101 - (Modalità di trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o
provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre
finalità nel rispetto dell’articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo
conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati
personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi
noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102 - (Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di
buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche
nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice
applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti
dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della prevista
diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento
dei dati a scopi storici, anche in riferimento all’uniformità dei criteri da seguire per la consultazione
e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103 - (Consultazione di documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti
pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice.
CAPO III
Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104 - (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in
quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto
dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105 - (Modalità di trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra
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natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato,
nei modi di cui all’ articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2,
lettera b), del presente codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all’articolo 106 sono tali da consentire
ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l’informativa all’interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l’informativa all’interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al
diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui
all’articolo 106.
Art. 106 - (Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e
di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi
nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi
previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse
garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere
agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di
sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da
altri per identificare l’interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma
1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell’interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al
trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale
incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e
delle misure di sicurezza di cui all’articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire
l’accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l’identificazione non autorizzata degli
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interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’ambito del Sistema statistico
nazionale e all’interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici
situati all’estero anche sulla base delle garanzie previste dall’articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l’impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge
al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107 - (Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o
di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati sensibili,
quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui
all’articolo 106 e l’autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell’ articolo 40.
Art. 108 - (Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico
nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi
dell’articolo 106, comma 2, resta inoltre discip linato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili
indicati nel programma statistico nazionale, l’informativa all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti
e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109 - (Dati statistici relativi all’evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati
affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari,
si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349,
le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della
salute, dell’interno e il Garante.
Art. 110 - (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute,
finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è
necessario quando la ricerca è prevista da un’espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai
sensi dell’articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non
è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai
sensi dell’articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di
cui al comma 1, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati senza
modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul
risultato della ricerca.
TITOLO VIII
Lavoro e previdenza sociale
CAPO I
Profili generali
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Art. 111 - (Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di
buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato
per finalità previdenzia li o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche
modalità per l’informativa all’interessato e per l’eventuale prestazione del consenso relativamente
alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all’articolo 113, comma 3 e alla
ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112 - (Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità di
instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo,
dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre
forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in
particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche
appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, anche in
materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la
sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e
il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso
il riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi,
fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la
corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di
previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di
dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell’interessato ai sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed
esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive ma terie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o
di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;
l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di
incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
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o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima
e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato.
CAPO II
Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro
Art. 113 - (Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III
Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114 - (Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115 - (Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a
garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare.
CAPO IV
Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art. 116 - (Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’ambito
del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le
prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell’articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di
apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti
le prestazioni.
TITOLO IX
Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
CAPO I
Sistemi informativi
Art. 117 - (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di
buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di
cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque
riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche
specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto
dei diritti dell’interessato.
Art. 118 - (Informazioni commerciali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di
buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale,
prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, modalità
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semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e
l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119 - (Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati
termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati,
registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio
dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’ articolo 117, tenendo conto
della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120 - (Sinistri)
1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce
con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei
sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di
accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle informazioni
da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma
5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO X
Comunicazioni elettroniche
CAPO I
Servizi di comunicazione elettronica
Art. 121 - (Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di
comunicazioni.
Art. 122 - (Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per
accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per
archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di cui all’ articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l’uso
della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione
tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno
specifico servizio richiesto dall’abbonato o dall’ utente, è consentito al fornitore del servizio di
comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente che abbiano espresso il consenso
sulla base di una previa informativa ai sensi dell’ articolo 13 che indichi analiticamente, in modo
chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
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Art. 123 - (Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati
o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per
l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo
non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una
contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati
di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o
l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni
momento.
4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del servizio informa l’abbonato o l’utente
sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo
trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di
analisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di
comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato
a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare
l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione
automatizzata.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al
traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all’interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124 - (Fatturazione dettagliata)
1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di
inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e
al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare
l’utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in
modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono
evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per
attivare le modalità alternative alla fatturazione.
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4. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad
esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi
limitati, l’abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in
questione.
5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il
fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125 - (Identificazione della linea)
1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la
possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere
tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la
possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell’identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione
avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una
funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione
della linea collegata all’utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non
appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle
chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli
utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126 - (Dati relativi all’ubicazione)
1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di
reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manifestato previamente il
proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la
fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla
natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al
trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano
trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L’utente e l’abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi
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all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun
collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi
1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30,
sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che
fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per
la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che
accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127 - (Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda
temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea
chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della
soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo
e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate
di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto
ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di
utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma
1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia
della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento
dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato
o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I
servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128 - (Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure
necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di
poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da
terzi.
Art. 129 - (Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria,
le modalità di inserimento e di suc cessivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli
elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti
prima della data di entrata in vigore del presente codice.
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2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del
consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità
di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e
del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, no nché in tema di
verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130 - (Comunicazioni indesiderate)
1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per
le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi
commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23e
24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel
contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso
dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni
comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di
opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a
scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un
idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può,
provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.
Art. 131 - (Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l’abbonato
e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non
intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere
appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato
tra le stesse presso la sede dell’abbonato medesimo.
3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi
che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132 - (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico
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sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati,
secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell’interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.
CAPO II
Internet e reti telematiche
Art. 133 - (Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di
buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di
comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare
riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza
degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai
tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative
fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza
nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all’ articolo 11, anche ai fini
dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di
sicurezza assicurato.
CAPO III
Videosorveglianza
Art. 134 - (Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di
buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di
rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di
informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall’ articolo 11.
TITOLO XI
Libere professioni e investigazione privata
CAPO I
Profili generali
Art. 135 - (Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di
buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano
un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO XII
Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
CAPO I
Profili generali
Art. 136 - (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle
relative finalità;
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b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli
articoli 26e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.
Art. 137 - (Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice
relative:
a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’ articolo 26;
b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato
previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’ articolo 136 restano
fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’ articolo 2 e, in particolare, quello
dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati
personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico.
Art. 138 - (Segreto professionale)
1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II
Codice di deontologia
Art. 139 - (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del Consiglio nazionale
dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
all’articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla
natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all’ articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il
Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è
tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal
Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e
sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni
dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare
il trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c).
TITOLO XIII
Marketing diretto
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CAPO I
Profili generali
Art. 140 - (Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di
buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il
consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile
l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III
Tutela dell’interessato e sanzioni
TITOLO I
Tutela amministrativa e giurisdizionale
CAPO I
Tutela dinanzi al garante
SEZIONE I
Principi generali
Art. 141 - (Forme di tutela)
1. L’interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappresentare una
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della
lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’ articolo 7 secondo le modalità
e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
SEZIONE II
Tutela amministrativa
Art. 142 - (Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su
cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi
identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in
allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’eventuale procura, e indica un
recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui
favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143 - (Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i
presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento:
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a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della
lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche
per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che
esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di
soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità
degli accertamenti.
Art. 144 - (Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni
di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preliminare e anche prima della
definizione del procedimento.
SEZIONE III
Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145 - (Ricorsi)
1. I diritti di cui all’articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso
al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è
stata già adita l’autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi
all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146 - (Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul
medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i
termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal
suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla
richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il
responsabile ne danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è
di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147 - (Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove
conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all’articolo 7;
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b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta
medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1;
b) l’eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’indicazione di
un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L’autenticazione non è
richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l’Ufficio del Garante o da un procuratore speciale
iscritto all’albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell’articolo 83 del codice di
procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via
telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del
ricevimento prescritte ai sensi dell’ articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso
l’Ufficio del Garante.
Art. 148 - (Inammissibilità del ricorso)
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell’articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia
regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell’Ufficio del Garante ai
sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell’invito.
In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene
all’Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149 - (Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è
comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell’Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro
dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria
eventuale adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è
determinato in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a
carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l’interessato
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hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di
presentare memorie o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al
ricorrente e reca l’indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e
l’interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono
essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso
o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che
le dispone precisa il contenuto dell’incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle
parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all’anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un
procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti il termine di
sessanta giorni di cui all’articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore
ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’ articolo 151 è sospeso di diritto
dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del
periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all’articolo
146, comma 1, e non preclude l’adozione dei provvedimenti di cui all’ articolo 150, comma 1.
Art. 150 - (Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto
o in parte di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento.
Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi
dell’articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di
cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia
sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento
determina in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico,
anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro
dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato
alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all’esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1
e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se
necessario, del personale dell’Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle spese
e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo
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esecutivo ai sensi degli articoli 474e 475 del codice di procedura civile.
Art. 151 - (Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’ articolo 150, comma 2, il titolare o
l’interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L’opposizione non
sospende l’esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.
CAPO II
Tutela giurisdizionale
Art. 152 - (Autorità giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente
codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati
personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo 143, il ricorso
è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile
con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se
ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con
ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i
provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza
di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con
ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente
il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della
notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il
giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo
a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, omettendo ogni formalità non
necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l’istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella
stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante
lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i
successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il
deposito di note difensive e rinviare la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza
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del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale atto del soggetto
pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le
misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte
soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 10,
comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II
L’autorità
CAPO I
Il garante per la protezione dei dati personali
Art. 153 - (Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone
che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto
o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità.
Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per
più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un’indennità non
eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.
Art. 154 - (Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in
conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità
alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
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b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle
associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne
il blocco ai sensi dell’articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina
applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità
di tutelare i diritti di cui all’ articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione del presente
codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello
cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di
trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o
da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei
protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di
applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n.
291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso
dell’informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000, che istituisce
l’”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali e per l’efficace applicazione della convenzione di
Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98,quale autorità designata ai fini della cooperazione tra
Stati ai sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi
compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare
alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione
di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto ad altra autorità.
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4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle
materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine,
l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può
essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal
presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
CAPO II
L’ufficio del garante
Art. 155 - (Principi applicabili)
1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di
controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si
applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001espressamente
richiamate dal presente codice.
Art. 156 - (Ruolo organico e personale)
1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui
all’articolo 154;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure
previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31
luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,
comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta per cento del
trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale
dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate
nella contabilità speciale, nonché l’individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di
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segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui
all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui
al presente comma è corrisposta un’indennità pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di
apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per
cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a
tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può
avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che
possono essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui
sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono
rimanere segrete.
9. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 riveste, in
numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della
Corte dei conti.
CAPO III
Accertamenti e controlli
Art. 157 - (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile,
all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158 - (Accertamenti)
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata
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dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del
responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più
tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l’indifferibilità dell’accertamento.
Art. 159 - (Modalità)
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario
da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad
operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su
supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale
sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell’autorizzazione
del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a
prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque
eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone
informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli
accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,
l’accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere
eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l’esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157e
158possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160 - (Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante
indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso
un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di
sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della
verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai
sensi dell’articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità
tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti
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all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo
156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da
segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il
Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare
collocazione istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti
dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento
giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di
regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e
penale.
TITOLO III
Sanzioni
CAPO I
Violazioni amministrative
Art. 161 - (Omessa o inidonea informativa all’interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari
o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore
rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma
può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore.
Art. 162 - (Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’ articolo 16, comma 1, lettera b), o di
altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163 - (Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli
articoli 37e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto,
in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164 - (Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi
degli articoli 150, comma 2, e 157è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.
Art. 165 - (Pubblicazione del provvedimento del Garante)
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1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164può essere applicata la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166 - (Procedimento di applicazione)
1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e
all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta
per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 10, e sono
utilizzati unicamente per l’esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II
Illeciti penali
Art. 167 - (Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal
fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento,
con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168 - (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169 - (Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è
punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il
periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per
l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170 - (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli
articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da
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tre mesi a due anni.
Art. 171 - (Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114è punita con le sanzioni
di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172 - (Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della
sentenza.
TITOLO IV
Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
CAPO I
Disposizioni di modifica
Art. 173 - (Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei
protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di
applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell’ articolo 9 è sostituito dal seguente:
“2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli
articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma
1.”;
b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;
c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“11. 1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione
dei dati personali. Nell’esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il
controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste
nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo
riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al
medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo 9,
comma 1
.2. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.”;
d) l’articolo 12 è abrogato.
Art. 174 - (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
“Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso
previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia
dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla
busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto
di cancelleria ai sensi degli articoli 133e 136.”.
2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: “può sempre
eseguire” a “destinatario,” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la notificazione di regola mediante
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consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò
non è possibile,”.
3. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: “l’originale” è
sostituita dalle seguenti: “una ricevuta”.
4. Nell’ articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: “affigge avviso del deposito”
sono inserite le seguenti: “in busta chiusa e sigillata”.
5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: “Salvo quanto disposto nel secondo
comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto
domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione
al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante cons egna di altra copia al
pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla
persona alla quale è diretta.”;
b) nell’ultimo comma le parole: “ai commi precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “al primo
comma”.
6. Nell’ articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: “, e
mediante” fino alla fine del periodo.
7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: “maggiore celerità”
sono aggiunte le seguenti: “, di riservatezza o di tutela della dignità”.
8. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
“L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante
servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.”.
9. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore”.
10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: “del debitore,” sono
soppresse e le parole da: “informazioni” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “informazioni,
anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a
chiunque vi abbia interesse”.
11. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando la notificazione non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo
comma, del medesimo codice. “.
12. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
inserito il seguente:
“Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione
di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli
interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo
contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice di
procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni
strettamente necessarie a tale fine.”.
13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
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“ 3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante
consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente
titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale
giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il
caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a
sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in
calce all’originale e alla copia dell’atto.”;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a
persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.”.
14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: “è scritta all’esterno del
plico stesso” sono sostituite dalle seguenti: “è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma
3”.
15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si
applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice.”.
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sulle buste non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.”;
b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: “L’agente postale rilascia
avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta chiusa, del deposito”.
Art. 175 - (Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di
attività amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per
le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai
sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri
soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono
essere ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell’articolo 11.
3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
“Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie
indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro
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trattamento, l’autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in
forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi.”.
Art. 176 - (Soggetti pubblici)
1. Nell’ articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “mediante strumenti
informatici” sono inserite le seguenti: “, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della
persona cui i dati si riferiscono, “.
2. Nell’ articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 -
bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.”.
3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. E’ istituito il Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione
delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.”.
4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi
l’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di
finanziamento nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: “1. Il Cent ro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri
l’adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,
l’amministrazione del personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei
limiti previsti dal presente decreto.”.
6. La denominazione: “Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione” contenuta nella
vigente normativa è sostituita dalla seguente: “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione”.
Art. 177 - (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di
applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
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2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: “7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre
che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.”.
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure
su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di
una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.
4. Nel primo comma dell’ articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell’ articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto
comma è sostituto dal seguente: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica,
scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo
o diffuso.”.
Art. 178 - (Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell’ articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di
libretto sanitario personale, dopo le parole: “il Consiglio sanitario nazionale” e prima della virgola
sono inserite le seguenti: “e il Garante per la protezione dei dati personali”.
2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a
conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da
stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento
occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relativa
dignità.”;
b) nel comma 2, le parole: “decreto del Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “decreto
del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.
3. Nell’ articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo:
“Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l’accesso di
terzi ai dati in esse contenuti. “.
4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati
all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell’ articolo 5-bis del decreto- legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: “riguarda anche” fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è acquisito unitamente al consenso relativo al
trattamento dei dati personali”.
Art. 179 - (Altre modifiche)
1. Nell’ articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: “; mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare” e: “garantire al lavoratore il
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rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;”.
2. Nell’ articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole:
“4,” e “,8”.
3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti
a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, ovvero, limitatamente alla violazione di cui
all’articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali”.
4. Dopo l’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
“Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell’articolo 107, comma 2,
conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l’Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e
consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la
documentazione relativa all’esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi
del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro
trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell’identità
personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico”.
CAPO II
Disposizioni transitorie
Art. 180 - (Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33a 35 e all’allegato B) che non erano
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30
giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici
che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle
misure minime di cui all’ articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B),
descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli
strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative,
logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi
strumenti al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore del codice.
Art. 181 - (Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima
applicazione del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4,
lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’ articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
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e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario,
possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli
organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l’interessato, al più tardi entro
il 30 settembre 2004;
f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1°
gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in
vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46e 53, da riportare nell’allegato
C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’ articolo 52,
comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore
del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati
mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I
sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano determinato e
adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a),
possono proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
Art. 182 - (Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del
presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive
qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni
pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o
equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento
delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante
che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
CAPO III
Abrogazioni
Art. 183 - (Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
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f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di
malattie rare;
b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi
informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l’articolo 2, comma 5-quater1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in
materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di
dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati
relativi a studenti;
i) l’articolo 8, quarto comma, e l’ articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
di cui all’articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo
119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata
dal medesimo codice.
CAPO IV
Norme finali
Art. 184 - (Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si
intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di
corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più
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restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185 - (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi
degli articoli 25e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
Art. 186 - (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i
termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato A - Codici di deontologia
A.1 Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio
dell’attività giornalistica. - (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3
agosto 1998, n. 179)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto l’art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall’art. 12 del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell’esercizio
della professione giorna listica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia,
recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all’attività
dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali
al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di
pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal
Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove
l’adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio
nazionale dell’ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio
della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di
breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del
Consiglio nazionale dell’ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al
Consiglio nazionale dell’ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei
diritti coinvolti dall’attività giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre
osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell’ordine e trasmesso
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al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima
esperienza di applicazione della legge n. 675/1996e dello schema di codice elaborato, ha
rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l’opportunità di una revisione dell’art. 25 della legge,
che è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha inviato il Consiglio
nazionale dell’ordine ad apportare alcune residuali modifiche all’ulteriore schema approvato dallo
stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074
dell’8 aprile;
Constatata l’idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo
schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale
dell’ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la
sua pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all’ufficio pubblicazione leggi e
decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA (*)
Art. 1
(Prinpici generali)
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei
cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni
o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta,
la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone,
organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate
nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente
per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o
altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17
e 37 e dall’ art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione
europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.
Art. 2
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b),
della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della
raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile
l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il
giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art. 10, comma 1, della
legge n. 675/1996.
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2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono
tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza
dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le
imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le
persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per
l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/1963 e dell’art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle
finalità proprie della sua professione.
Art. 3
(Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura,
detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive.
Art. 4
(Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica
nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5
(Diritto all’informazione e dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le
condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di
interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o
ad altri soggetti non interressati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o
attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6
(Essenzialità dell’informazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto
della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione
dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché
della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le
notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà
di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di
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cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle
sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al
diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo
restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori,
dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse
oggettivo del minore, secondo i principi e limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.
Art. 8
(Tutela della dignità delle persone)
1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o
fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su
dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il
giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone di stato di detenzione senza il
consenso dell’interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia
necessario per segnalare abusi.
Art. 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)
1. Nell’esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della
persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni
personali, fisiche o mentali.
Art. 10
(Tutela della dignità delle persone malate)
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o
identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi
di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e
sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona,
identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e
nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza
sociale o pubblica.
Art. 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art. 24
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della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere
a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca,
secondo i principi di cui all’art. 5.
Art. 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque
altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti
iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.
A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali
per scopi storici. - (Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U.
5 aprile 2001, n. 80)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli, componenti, e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre
1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di
condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione
delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l’art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al
Garante il compito di promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per
finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, quale
demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e
di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;
Visto l’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alc uni profili
che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati
personali per scopi effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a
partecipare all’adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne
comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con
le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno
manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente
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costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per
le questioni inerenti la consultabilità degli atti d’archivio riservati, del Centro di Documentazione
ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell’Associazione delle istituzioni culturali
italiane, dell’Associazione nazionale archivistica italiana, dell’Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea,
dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia
delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal
fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua
pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la
raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti
interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e
sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per
la liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolament i in materia di protezione delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all’art. 31, comma 1, lettera h) della legge
n. 675/1996, nonché agli artt. 6e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri
soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi storici che figura in allegato all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della
giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI (*)
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti
premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di
carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In
considerazione dell’interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore - con
specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi dell’art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che utilizzano dati
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personali per le suddette finalità dall’obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli
artt. 12, 20e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio
1999, n. 135e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L’utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di
legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l’osservanza del quale, oltre a
rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del
trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281).
3) L’osservanza di tali regole non deve pregiudicare l’indagine, la ricerca, la documentazione e lo
studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei
documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono
considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135).
5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio
di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle
associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è
volto ad assicurare l’equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di
fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre
1996, n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: a) alcune regole
di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la
manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di
documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di
tipo familiare; c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21e 33 della
Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di
ricerca storica e di archivi e in particolare:
a) agli artt. 8e 10 della Convenzione europeaper la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 1950, ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d’Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal
Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di
deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino
nel 1996.
Capo I - Principi generali
Art. 1
(Finalità e ambito applicazione)
1. Le presenti norme sono svolte a garantire che l’utilizzazione di dati di carattere personale
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acquisiti nell’esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all’informazione, nonché
nell’accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all’identità
personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici
in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici
ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di
sottoscrizione, all’insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi
storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi- guida di comportamento dei soggetti che trattano per
scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di
istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l’utilizzazione e la diffusione dei dati
contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari,
possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di no tevole interesse storico o di singoli
documenti di interesse storico, i quali manifestano l’intenzione di applicare il presente codice nella
misura per essi compatibile.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nell’applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute
nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate
nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:
a) per “archivista”, chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di
controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito
della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli
archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per “utente”, chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati
personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero;
c) per “documento”, qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che
contenga dati personali.
Capo II - Regole di condotta per gli archivisti e liceita’ dei relativi trattamenti
Art. 3
(Regole generali di condotta)
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in
armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti,
delle libertà fo ndamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei
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terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge
e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21e 21-bis del
d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall’art. 7 del
medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di
carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza
propri dell’esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio
operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e
sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui
sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per
particolari categorie di dati o di trattamenti.
Art. 4
(Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l’acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con
i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati,
curando anche l’aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche,
amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l’integrità degli archivi e l’autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di
cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di
cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione
diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art. 15 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando
misure idonee a prevenire l’eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai
documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in
copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.
Art. 5
(Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità
delle fonti.
2. L’archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa
vigente, favorisce l’attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L’archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché
esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzatada un archivio in collaborazione con altri
soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura
interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme
di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto
riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti
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con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.
Art˙ 6
(Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in
ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti
e interessi privati. Nel caso in cui l’archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei
alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli
utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell’esercizio
delle proprie attività.
2. L’archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.
Art. 7
(Aggiornamento dei dati)
1. L’archivista favorisce l’esercizio del diritto degli interessati all’aggiornamento, alla rettifica o
all’integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la
distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste
generalizzate di accesso ad un’ampia serie di dati o documenti, l’archivista pone a disposizione gli
strument i di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro
agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte
di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti
assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell’interesse è valutata anche in riferimento al tempo
trascorso.
Art. 8
(Fonti orali)
1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio
consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa
semplificata che renda nota almeno l’identità e l’attività svolta dall’intervistatore nonché le finalità
della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all’autore dell’intervista una dichiarazione
scritta dell’avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell’intervista stessa e del relativo
consenso manifestato dagli intervistati.
Capo III - Regole di condotta per gli utenti e condizioni per la liceita’ dei relativi trattamenti
Art. 9
(Regole generali di condotta)
1. Nell’accedere alle fonti e nell’esercitare l’attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero,
gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai
regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria
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responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto
dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all’art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 10
(Accesso agli archivi pubblici)
1. L’accesso agli archivi pubblici è lib ero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con
eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla
politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e
quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente
consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L’autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima
della scadenza dei termini dal Ministro dell’Interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato
o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla
consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell’Interno, secondo la
procedura dettata dagli artt. 8e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della
scadenza dei termini, l’utente presenta all’ente che li conserva un progetto di ricerca che, in
relazione alle fonti riservate per le quali chiede l’autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le
modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione
utile.
5. L’autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni
altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca
di cui al comma 4.
6. L’autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei
termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le
libertà e la dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal
progetto, nell’obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell’uso delle sole iniziali dei
nominativi degli interessati, nell’oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione
temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti.
Particolare attenzione è prestata al princ ipio della pertinenza e all’indicazione di fatti o circostanze
che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L’autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell’autorizzazione non può delegare
altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non
possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.
Art. 11
(Diffusione)
1. L’interpretazione dell’utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all’identità
personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di
manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l’utente si astiene dal pubblicare dati analitici
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di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata
persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere
rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita
pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della
diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall’utente con particolare riguardo ai
singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L’utente
può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la
dignità e la riservatezza delle persone.
5. L’utente non è tenuto a fornire l’informativa di cui all’ art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996
nei casi in cui tale adempimento comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L’utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali,
accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche
rispetto ai terzi.
Art. 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che
siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai
propri ordinamenti, a promuovere la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il
rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dic hiarati di notevole interesse
storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l’applicazione del codice.
Art. 13
(Violazione delle regole di condotta)
1. Nell’ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste
dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri
ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme
restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi
competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei
termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell’autorizzazione medesima.
L’Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere
temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del
presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di
documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta
per l’eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Art. 14
(Entrata in vigore) - 1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo
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alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico
nazionale. - (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto
1999, n. 191)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre
1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di
condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione
delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l’art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al
Garante il compito di promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per
finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il
quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche
e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca
scientifica;
Visto l’articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni
profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di
ricerca scientifica;
Visto altresì l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come
modificato dall’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che
la Commissione per la garanzia dell’informazione statistica debba essere sentita ai fini della
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali
nell’ambito del Sistema statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati
personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a
partecipare all’adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività a darne
comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con
le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno
manifestato la volontà di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali è stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti
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soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi economica -
ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia consultazione nell’ambito dei soggetti
interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152contenente le norme
per la definizione dei criteri e delle procedure per l’individuazione dei soggetti privati partecipanti al
Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998,
n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001in materia di circolazione
dei dati all’interno del Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002sull’inserimento di altri
uffici di statistica nell’ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell’ISTAT, su mandato del Comitato di
indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei
soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001 sull’esame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all’esame definitivo del codice di deontologia e di buona condotta per
i trattament i di dati personali per scopi statistici effettuati nell’ambito del SISTAN, anche
separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6, del d.lg.
n. 281/1999, deve disciplinare l’utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell’informazione statistica ai sensi dell’articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d’intesa
con l’Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per
la liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all’art. 31, comma 1, lettera h) della legge
n. 675/1996, nonché agli artt. 6e 10, 11e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, che
figura in allegato, all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI
NELL’AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE (*)
Preambolo
Il presente codice è volto a garantire che l’utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di
statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell’informazione statistica
ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, della libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del
diritto all’identità personale.
Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell’ambito del sistema statistico
nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in
materia di attività statistica e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950, ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 18 dicembre 2000, con specifico
riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21
febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 24
ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (97) 18, adottata il 30 settembre 1997;
f) all’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 febbraio
1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il
principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare,
nell’ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da
enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.
CAPO I - Ambito di applicazione e principi generali
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per
l’attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statis tica, in
conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione
o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di
statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti
legislativi 6 settembre 1989, n. 322e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e
integrazioni, nonché nel presente codice.
Art. 2
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(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell’art. 1 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (di seguito denominata “Legge”), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro
successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:
a) “trattamento per scopi statistici”, qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica
o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma
statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei
soggetti di cui all’articolo 1;
b) “risultato statistico”, l’informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare
aspetti di un feno meno collettivo;
c) “variabile pubblica”, il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo,
oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici
registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
d) “unità statistica”, l’entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.
Art. 3
(Identificabilità dell’interessato)
1. Agli effetti dell’applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, l’impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire
un’associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili
relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un’interessato afferiscono, in particolare, alle
seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un
sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di
comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non
nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire
in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di
controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione
statistica adottate per la produzione dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l’interessato può ritenersi non identificabile se il rischio
di identificazione, in termini di probabilità di identificare l’interessato stesso tenendo conto dei dati
comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per
procedere all’identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati
che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.
Art. 4
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di
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identificazione tiene conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non
inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un’intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un
numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a
tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle
informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta
ragionevolmente l’identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla
natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano
possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali
identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche
di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in
forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche
di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere
per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di
identificazione sono individuati dall’Istat che, attenendosi ai criteri di cui all’art. 3, commi 1, lett. d),
definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la
garanzia dell’informazione statistica.
Art. 5
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998
n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma
anonima, fermo restando quanto previs to dall’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non
possono essere raggiunti senza l’identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la
legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l’interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per
l’informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della
raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di
un’autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel
programma statistico nazionale.
3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con
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particolari modalità quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano
particolarmente gravoso per l’indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché espresso, può
essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell’informativa resa all’interessato e
dell’acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.
CAPO II - Informativa, comunicazione e diffusione
Art. 6
(Informativa)
1. Oltre alle informazioni di cui all’art. 10 della Legge, all’interessato o alle persone presso le quali i
dati personali dell’interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l’eventualità che
essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti
legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e
integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l’interessato e il conferimento
dell’informativa a quest’ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base
a quanto previsto dall’art. 10, comma 4 della Legge, l’informativa stessa si considera resa se il
trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee
modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed
accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l’informativa alla persona presso la quale i dati
sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento
dell’obiettivo dell’indagine - in relazione all’argomento o alla natura della stessa - e purché il
trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell’informativa deve essere
fornito all’interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la
comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il
soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento - successivamente conservato per
almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i
diritti di cui all’ art. 13 della Legge - in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è
ritenuto di differire l’informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per
informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il
differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell’indagine sono tali da consentire ad un
soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l’informativa all’interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
Art. 7
(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto
forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con gli interessi e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non
identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a soci
di società scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
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di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettua ti fuori dal sistema statistico
nazionale, di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive
modificazioni e integrazioni, è consentita nell’ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del
sistema statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale
siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel
presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una
preventiva dichiarazione di impegno:
d) l’accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l’accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite
ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato,
in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle
particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Art. 12
(Misure di sicurezza)
1. Nell’adottare le misure di sicurezza di cui all’art. 15, comma 1, della Legge e di cui al
regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento determina
anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle
funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all’art. 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3e 4 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22e 24 della Legge.
Art. 13
(Esercizio dei diritti dell’interessato)
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della Legge, l’interessato può accedere agli archivi
statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del
trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell’art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il
responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall’interessato,
senza variare i dati originariamente immessi nell’archivio, qualora tali operazioni non producano
effetti significativi sull’analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In
particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le
classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali
comunitarie e nazionali.
Art. 14
(Regole di condotta)
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca
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abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio
comportamento anche alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all’atto della progettazione
del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni
altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione
dello svolgimento dell’attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi,
né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate
costantemente all’evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle
esigenze conoscitive degli utenti, purché nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle
disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d’ufficio o
del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la
conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi. - 3. I
comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere
immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.
Note:
(*) In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad
altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in
vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
(*) In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad
altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in
vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
(*) In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad
altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in
vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
Allegato B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza - (artt.
da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato, in
caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di
credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione
relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato
associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo
di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice
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identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato,
eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per
l’autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per
assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei
dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto
caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri
pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed
è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di
trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati,
neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato
l’accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento
elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso
della componente riservata della credenziale per l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive
disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare
la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento
dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di
operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è
organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l’incaricato dell’intervento
effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di
autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato
un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono
individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai
soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni
per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
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manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi
omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusio ne e dell’azione di programmi di cui
all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da
aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di
strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di
trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con
frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari
redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza
contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati;
19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione
delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito
a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei
rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della
disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle
responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal
titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza
in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del
titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24,
l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati
personali dell’interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’art. 615-ter del codice
penale, mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili
su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi
inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento
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degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e
tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di
danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti
degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con
le modalità di cui all’ articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento
disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli
interessati. I dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti
accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi;
il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori
muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è
cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria
struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta
dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare
tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta,
dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell’incaricato,
in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per
l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti
contenenti dati personali. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli
incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli
incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono
controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano
persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a
qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non
sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le
persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
Allegato C) - Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini
di polizia - (Artt. 46 e 53 del codice)
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di
protezione dei dati personali
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ARTICOLATO DEL CODICE RIFERIMENTO PREVIGENTE
Parte I
Disposizioni generali
Titolo I
Principi generali
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali) - - -
Art. 2 (Finalità) cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 1, comma 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675
comma 2 - - -
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei
dati)
- - -
comma 1
Art. 4 (Definizioni)
comma 1, lett. a) cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
art. 1. comma 2, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996
lett. c) art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281
lett. d) cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
lett. e) cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
lett. f) art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996
lett. g) art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996
lett. h) cfr. art. 19 l. n. 675/1996
lett. i) art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996
lett. l) art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996
lett. m) art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996
lett. n) art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996
lett. o) art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996
lett. p) art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996
lett. q) art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996
comma 2, lett. a) cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 2002/58/Ce
lett. b) cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce
lett. c) cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 2002/21/Ce
lett. d) cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e)
cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f) cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g) cfr. art. 2, par. 2 lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h) cfr. art. 2, par. 2, lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i) cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
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lett. l) cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m) cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a) art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b) art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999
lett. c) - - -
lett. d) - - -
lett. e) - - -
lett. f) - - -
lett. g) - - -
comma 4, lett. a) art. 1, comma 2, lett. a), d.lg. n. 281/1999
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 281/1999
lett. c) art. 1, comma 2, lett. b), d.lg. n. 281/1999
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione) cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
comma 1 artt. 2, commi 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996
comma 3 cfr. art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE; art. 3, l. n.
675/1996
Art. 6 (Disciplina del trattamento) - - -
Titolo II
Diritti dell’interessato
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali cfr. art. 12, dir. 95/46;
ed altri diritti) art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996
comma 1
comma 2 art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l.n.
675/1996
comma 3 art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
comma 4 art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio dei diritti)
comma 1 cfr. art. 13, dir. 95/46;
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501/1998.
comma 2 art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e), ed e- bis) l. n. 675/1996
comma 3 art. 14, comma 2, n. 675/1996
comma 4 - - -
Art. 9 (Modalità di esercizio)
comma 1 art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 2
art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n.
501/1998
comma 3 art. 13, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4 art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), l. n. 675/1996
Art. 10 (Riscontro all’interessato)

Disclaimer