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D.M. 13-12-2001, n. 485
Regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374, in
materia di agenzia in attività finanziaria
(G.U. 16-02-2002, n. 40, Serie Generale)
Preambolo
Art. 1. - Definizioni
Art. 2. - Contenuto dell’attività
Art. 3. - Elenco
Art. 4. - Soggetti esteri
Art. 5. - Altre attività esercitabili
Art. 6. - Cancellazione e sospensione cautelare dall’elenco
Art. 7. - Disposizioni finali
Preambolo
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
che stabilisce che
l’esercizio in via professionale nei confronti del pubblico dell’agenzia in
attività finanziaria è
riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l’Ufficio italiano
dei cambi;
Visto l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
che stabilisce che il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
regolamento adottato
sentito l’Ufficio italiano dei cambi, specifica il contenuto dell’attività
indicata al comma 1 dello
stesso articolo 3, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento
di altre attività
professionali, prevede in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti
del pubblico e ne
disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti
aventi sede legale all’estero;
Visto l’articolo 3, comma 8, dello stesso decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374, che stabilisce
che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito l’Ufficio italiano
dei cambi, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall’elenco;
Visto l’articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Sentito l’Ufficio italiano dei cambi;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi
nell’adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 17, comma 3,
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6458 del 16
novembre 2001;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per “decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374;
b) per “testo unico bancario” si intende il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
c) per “UIC” si intende l’Ufficio italiano dei cambi;
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d) per “intermediari finanziari” si intendono gli intermediari iscritti
nell’elenco generale previsto
dall’articolo 106 del testo unico bancario e gli intermediari iscritti
nell’elenco speciale previsto
dall’articolo 107 del testo unico bancario, operanti nei confronti del pubblico.
Art. 2. - Contenuto dell’attività [1]
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei
confronti del pubblico
l’attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da
uno o più intermediari
finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all’esercizio
delle attività finanziarie
previste dall’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di
autonomia nella
fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in
attività finanziaria:
a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di
contratti compresi
nell’esercizio delle attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1,
del testo unico bancario
unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite
convenzioni stipulate con
intermediari finanziari.
Note:
1 Per chiarimenti in ordine all’area di applicazione del presente articolo, vedi
la circolare 17 aprile 2003, n. 1.
Art. 3. - Elenco
1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agenzia
in attività finanziaria è
riservato ai soggetti iscritti nell’elenco istituito presso l’UIC ai sensi
dell’articolo 3 del decreto.
2. Possono iscriversi nell’elenco le persone fisiche in possesso dei requisiti
previsti nell’articolo 3,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo e le società in possesso dei
requisiti previsti nell’articolo
3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo. Rilevano, per le società, i
requisiti patrimoniali e di
forma giuridica previsti nel codice civile.
3. Le persone fisiche di cui si avvalgono le società italiane e i soggetti
esteri di cui all’articolo 4 per
lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 devono essere iscritte
nell’elenco tenuto dall’UIC.
4. La permanenza dell’iscrizione nell’elenco è condizionata all’effettivo
svolgimento dell’attività di
agenzia in attività finanziaria. A tal fine, entro un anno dall’iscrizione
nell’elenco, i soggetti di cui al
comma 1 devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione all’UIC.
5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’UIC
disciplina con proprio
provvedimento la procedura e i termini per l’iscrizione nell’elenco, per la
comunicazione delle
variazioni e per la dichiarazione di cui al comma 4, nonché le forme di
pubblicità dell’elenco stesso,
ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo [1].
Note:
1 Per la disciplina di cui al presente comma, vedi il provvedimento 11 luglio
2002.
Art. 4. - Soggetti esteri
1. L’esercizio nel territorio della Repubblica dell’agenzia in attività
finanziaria da parte di soggetti
aventi sede legale all’estero, diversi dalle persone fisiche, è subordinato alla
iscrizione nell’elenco
previsto dall’articolo 3.
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2. L’UIC procede all’iscrizione nell’elenco dei soggetti diversi dalle persone
fisiche aventi sede
legale in uno Stato dell’Unione europea al ricorrere delle condizioni seguenti:
a) previsione, nell’oggetto sociale, dello svolgimento dell’attività di agenzia
in attività finanziaria o
di attività di natura finanziaria:
b) costituzione in Italia di una stabile organizzazione;
c) possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 109 del testo
unico bancario in capo ai
soggetti che svolgono funzioni di direzione dell’organizzazione operante in
Italia.
3. L’UIC procede all’iscrizione nell’elenco dei soggetti aventi sede legale in
Paesi extracomunitari,
previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2 e
dell’adeguamento del
Paese d’origine ai principi e alle cautele espressi nelle raccomandazioni emesse
dal Gruppo di
azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro
proveniente da attività
illecite.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da
ordinamenti stranieri, la verifica
della sussistenza dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza
sostanziale.
Art. 5. - Altre attività esercitabili
1. I soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 possono svolgere
attività strumentali e
connesse a quella di agenzia in attività finanziaria. E’ strumentale l’attività
che ha rilievo
esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l’attività accessoria
che consente di
sviluppare l’attività di agenzia.
2. Sono compatibili con l’agenzia in attività finanziaria, svolta dai soggetti
iscritti nell’elenco
previsto dall’articolo 3, le attività seguenti:
a) attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche
nell’esercizio delle attività
indicate nell’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario;
b) altre attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in altri
elenchi, ruoli o albi tenuti
da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime
proprio di ciascuna.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli agenti in
attività finanziaria iscritti
nell’elenco previsto dall’articolo 3 che offrono esclusivamente il servizio di
pagamento consistente
nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle
disponibilità da trasferire.
Art. 6. - Cancellazione e sospensione cautelare dall’elenco
1. Nei casi di gravi violazioni di legge, di norme del decreto o delle
disposizioni emanate ai sensi di
esso, l’UIC contesta gli addebiti all’interessato e, valutate le deduzioni
presentate entro trenta giorni
dalla contestazione, propone la cancellazione dall’elenco al Ministro
dell’economia e delle finanze,
che la dispone con provvedimento motivato. La cancellazione non può essere
disposta trascorsi
diciotto mesi dalla notificazione dell’atto di contestazione.
2. La cancellazione dall’elenco è disposta dall’UIC, su istanza di parte, nel
caso di cessazione
dell’attività di agenzia in attività finanziaria ovvero d’ufficio in caso di
accertata inattività protrattasi
per oltre un anno e nell’ipotesi prevista nell’articolo 3, comma 4.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito della contestazione
degli addebiti di cui al
comma 1, su proposta dell’UIC, può disporre la sospensione cautelare dall’elenco
per un periodo
massimo di sessanta giorni, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’UIC e previa
comunicazione della
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proposta stessa all’interessato, può disporre la sospensione delle persone
fisiche iscritte nell’elenco
qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se
accertato con sentenza
irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero qualora
sia stata applicata, con
provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31
maggio 1965, n.
575 e successive modificazioni e integrazioni. La sospensione conserva la sua
efficacia fino alla
definizione del giudizio.
5. La sospensione di cui al comma 4 cessa nel caso in cui sia emessa sentenza,
anche se non passata
in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della
precedente condanna,
ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di
prevenzione.
Art. 7. - Disposizioni finali
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153, chiunque
esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di agenzia in
attività finanziaria senza
essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto è punito
con la reclusione da sei
mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle
banche, alle imprese di
investimento, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV, agli
intermediari finanziari, alle
imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a.Il presente regolamento, munito
del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.